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REGIO DECRETO 2 dicembre 1886, n. MMCCCLXXV (2375)

Con cui è autorizzata a favore dell'ospedale Paradiso di Gioia dal Colle (Bari) la conversione dei redditi delle locali opere pie S. Filippo, S. Rocco, Costantinopoli, Gianrizzi, SS. Sacramento, sotto condizione di alcune annuali prelevazioni. (8602375R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1887
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-1-1887

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione 27 marzo 1886 con cui il consiglio comunale di Gioia dal Colle divisò proporre la inversione dei redditi di cinque opere pie locali, denominate S. Filippo, S. Rocco, Costantinopoli, Gianrizzi e SS. Sacramento del complessivo ammontare di annue lire 5963,18 a favore di quello spedale Paradiso, colla condizione che dall'anzidetta somma siano annualmente dedotte lire 600 già invertite per regio decreto 29 luglio 1878 a prò del locale ricovero di mendicità, lire 100 per doti e lire 300 per elemosine;
Ritenuto che i redditi delle cinque opere pie suddette non hanno attualmente una destinazione certa, per essersi smarriti gli atti di loro rispettiva fondazione, e ritenuta l'assoluta necessità di sopperire ai bisogni dello spedale di cui sopra, ed alla dimostrata insufficienza dei mezzi ond'è attualmente provvisto;
Vista la deliberazione 25 gennaio 1886 della congregazione di carità di Gioia dal Colle, amministratrice delle summentovate pie fondazioni;
Vista la deliberazione 3 agosto 1886 della deputazione provinciale di Bari;
Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato;

Sulla

proposta dei Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzata a favore dello spelale Paradiso del comune di Gioia dal Colle la Inversione dei redditi delle opere pie locali denominate S. Filippo, S. Rocco, Costantinopoli, Gianrizzi e SS. Sacramento, a condizione che dall'ammontare totale dei redditi stessi siano dedotte annualmente lire 600 da corrispondersi per l'indicato titolo al locale ricovero di mendicità, lire 100 da erogarsi in doti e lire 300 per elemosine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1886.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 23 dicembre 1886.

Reg. 153. Atti del Governo a f. 145. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. D. TAJANI.

DEPRETIS.