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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1829

Nuova regolamentazione per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, suoi affluenti e suo emissario.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-7-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, ed il regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;
Viste le norme regolamentari per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, suoi affluenti ed emissario, approvato con i regi decreti 13 novembre 1931, n. 1526, 11 ottobre 1934, n. 2060 e 14 luglio 1937, n. 1405;
Considerato che la Commissione consultiva della pesca, prevista dall'art. 2 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, non è stata ricostituita;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia; Decreta:

Art. 1


Il presente regolamento disciplina l'esercizio della pesca nel lago di Garda, nel fiume Sarca, dalla foce nel Garda al ponte della strada Riva-Torbole, nel fiume Mincio e suoi canali, dall'imbocco sul lago al ponte della ferrovia Brescia-Verona.
Per quanto non è in esso diversamente stabilito saranno osservate le disposizioni contenute nei regolamenti 22 novembre 1914, n. 1486 e 29 ottobre 1922, n. 1647.