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REGIO DECRETO 31 dicembre 1882, n. DCCCXXVI (826)

Che approva la Società dei tramway in Padova. (8200826R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1883
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  11-2-1883

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli atti costitutivi e lo statuto della società anonima, sedente in Padova col nome di Società dei tramvia in Padova, col capitale nominale di lire 360,000, diviso in n. 1440 azioni da L. 250 ciascuna, e colla durata di 40 anni decorrendi dalla data del presente decreto;
Visto il titolo VII, libro I del codice di commercio;
Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727 e del 5 settembre 1869, n. 5256;
Udito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La società anonima denominatasi Società dei Tramvia in Padova, sedente in Padova ed ivi costituitasi con atto pubblico del 4 novembre 1882, rogato dal notaro Giuseppe Cattaneo, è autorizzata e il suo statuto, inserto all'atto costitutivo predetto, è approvato, salve le modificazioni seguenti:

a) In fine dell'art. 7 sono aggiunte le parole seguenti: firmata dal cedente, dal cessionario o da un loro mandatario speciale.

b) L'articolo 8 è soppresso.

c) Nell'art. 13 le parole: alla valida costituzione dell'assemblea ecc. in fino alle altre la metà del capitale sociale sono soppresse e vi sono sostituite le seguenti «alla valida costituzione dell'assemblea, in caso di riforma dello statuto, di aumento o riduzione del capitale, di proroga della durata sociale, di cessione o fusione con altre società, si richiederà tanto in prima che in seconda convocazione l'intervento di tanti azionisti, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale».

d) Nell'art. 14 sono soppresse le parole: anche a mezzo di semplice lettera.

e) In fine dell'art. 18 sono aggiunte le parole seguenti; «Nell'assemblea di seconda convocazione non si potrà deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno della prima convocazione».

f) Nell'art. 19, dopo le parole: per età ne sostiene le veci sono aggiunte le parole seguenti: «Nei casi contemplati dall'articolo 148 del codice di commercio, l'assemblea ha facoltà di nominarsi volta per volta un presidente proprio».

g) Nell'art. 26, alle parole a maggioranza di voti sono sostituite le altre a maggioranza assoluta di voti.