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REGIO DECRETO 28 dicembre 1882, n. DCCCXVIII (818)

Che approva la Società Anonima Livornese per la pubblicità. (8200818R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1883
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vigente al 20/04/2024
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Testo in vigore dal:  11-2-1883

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società anonima per azioni nominative sedente in Livorno col nome di «Società Anonima Livornese per la pubblicità» col capitale nominale di L. 20,000, diviso in n. 200 azioni da L. 100 ciascuna, e colla durata di 10 anni, decorrendi dalla data del presente decreto;
Visto il Titolo VII, Libro I del Codice di commercio;
Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727 e del 5 settembre 1869, n. 5256;
Udito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Società anonima per azioni nominative denominatasi «Società Anonima Livornese per la pubblicità» sedente in Livorno, ed ivi costituitasi con atto pubblico del 4 settembre 1882 rogato dal notaro Alfredo Pellegrini, è autorizzata; e il suo statuto, inserto all'atto costitutivo predetto, è approvato salve le modificazioni seguenti:

a) Nell' articolo 17 dopo le parole: «seconda adunanza» sono aggiunte le altre «che si terrà non prima di otto giorni dalla precedente.»

b) In fine dello stesso articolo sono aggiunte le parole seguenti: «purché le deliberazioni versino sulle materie poste all'ordine del giorno della prima convocazione.»

c) In fine dell'articolo 18 sono aggiunte le parole seguenti: «salvo i casi previsti dall'articolo 148 del Codice di commercio, nei quali l'assemblea ha facoltà di eleggersi volta per volta un Presidente proprio.»

d) Nell'articolo 20 alle parole: «a semplice maggioranza di voti» sono sostituite le altre «a maggioranza assoluta di voti.»

e) In fine dell'articolo 23 sono aggiunte le parole seguenti: «e trasmesso in copia al ministero di agricoltura, industria e commercio.