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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 282

Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il Comitato di verifica per le cause di servizio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/12/2006
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-12-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;
Ravvisata la necessità, al fine di assicurare un adeguato funzionamento del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di elevare il contingente massimo del numero dei componenti del predetto Comitato e della segreteria di cui il Comitato medesimo si avvale;
Ravvisata inoltre l'esigenza di apportare modifiche alla definizione delle categorie di funzionari tra i quali vanno designati i componenti del Comitato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
1. Il Comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.».
2. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è sostituito dal seguente:
«8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 1 e il n. 63) dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999»:
«Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione). - 1. La presente legge dispone, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.».

«Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 2) ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Legge 23 agosto 1988, n. 400.
Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
- La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: «Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato».
- Il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1928, n. 122, reca: «Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, supplemento ordinario, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1957, n. 200, supplemento ordinario n. 2, reca: «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».
- La legge 23 dicembre 1970, n. 1094, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1971, n. 8, reca: «Estensione dell'equo indennizzo al personale militare».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, reca: «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28, supplemento ordinario, reca: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1982, n. 16, supplemento ordinario, reca: «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533».
- La legge 2 maggio 1984, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1984, n. 124, reca: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834».
- L'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è stato abrogato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dallo stesso si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132, supplemento ordinario, concerne: «Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo».
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 1994, n. 178, reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza».
- Il comma 121 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è stato abrogato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dallo stesso si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5, concerne: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Comitato di verifica per le cause di servizio). - 1. Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.
2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.
3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il presidente del Comitato.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere affidate le funzioni di vice presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal presidente, o dal vice presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
7. Il presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'art. 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi.
8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'art. 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande predette il presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10.
12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in aggiunta al comitato di verifica, speciali comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del presidente del comitato di verifica in relazione alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o infermità. A supporto dell'attività dei comitati speciali è utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, è elevato a settanta unità, senza aggravi di oneri.
13. Il presidente adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione dell'art. 4.».