stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 23 dicembre 1877, n. 4242

Che classifica fra le strade provinciali a carico della provincia di Torino il tronco della strada del Monginevro da Susa ad Oulx, e rigetta il ricorso della deputazione provinciale di Torino per la conservazione fra le nazionali dello stesso tronco. (077U4242)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1878
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  2-2-1878

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il ricorso 28 maggio 1877, presentato dalla deputazione provinciale di Torino, in seguito alla deliberazione presa da quel consiglio provinciale il 14 novembre 1876, col quale si fa istanza per la revoca dei provvedimenti emanati dietro l'apertura allo esercizio della strada ferrata da Susa a Bardonnecchia, ed in applicazione dell'articolo 11 della vigente legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per il passaggio nella classe delle provinciali del tratto da Susa ad Oulx, appartenente alla strada nazionale del Monginevro;
Visto l'articolo 379 della legge di sopra accennata;
Visti i voti dati dal consiglio superiore dei lavori pubblici il 14 febbraio 1874, 24 luglio 1875 e 7 luglio 1877;
Visti i pareri emessi dal consiglio di Stato, sezione dell'interno, il 19 giugno 1874, 2 ottobre 1875 e 5 dicembre 1877, quest'ultimo adottato dal consiglio suddetto in adunanza generale dell'11 dicembre stesso;
Considerando che a termini dell'articolo 11 della legge suaccennata non vi può essere strada nazionale fra due punti del territorio collegati da ferrovia; che l'eccezione stabilita dall'articolo medesimo deve essere intesa ed applicata quale fu sancita e non estendersi oltre il testo della legge; che questa avendo compreso nella eccezione soltanto i tronchi stradali che attraversano la catena principale, ha posto chiara e netta una limitazione che deve essere rispettata; che il concetto fu quello di tenere a carico dello Stato, non ostante l'apertura di una ferrovia, quei tratti di strada nazionale esclusivamente che si svolgono sulla catena principale ed inservono ad attraversarla; che altrimenti si sarebbe adoperata una locuzione più ampia, tale da comprendere tutta intera la strada della catena principale delle Alpi e degli Appennini, e non si sarebbe limitata ai tronchi che l'attraversano;
Considerando che se dalla valle di Susa si dipartono due grandi strade nazionali delle Alpi, l'una a destra pel Moncenisio, l'altra a manca pel Monginevro, non è nello stesso punto che per entrambe si comincia ad attraversare la catena principale; che cessando a Susa la ferrovia, ed ivi incominciandosi ad attraversare il Cenisio, giustamente fu conservata fra le nazionali la strada fino al confine francese verso Lanslebourg, e si portò nella categoria delle provinciali il tronco inferiore scorrente nella valle verso Torino; che invece da Bussoleno prolungandosi la ferrovia per la valle della Dora Riparia fino ad Oulx e Bardonnecchia, e solo ad Oulx dovendosi volgere a manca per avviarsi ad attraversare la catena principale del Monginevro, si è da quel punto fino al confine francese verso Briancon, e non prima, che la strada rimane nazionale; che il tronco inferiore deve essere tolto dall'elenco delle nazionali, come appunto fu tolto l'altro precedente da Torino a Bussoleno e Susa, poiché né l'uno né l'altro inservono ad attraversare la catena principale; che in contrario non sono attendibili gli argomenti dedotti dalle rapide elevazioni che si verificano tra Susa, Chiomonte ed Oulx, ed involvono distinzioni non sancite dalla legge, la quale si preoccupò esclusivamente del fatto che i tronchi attraversino la catena principale; e certo non l'attraversa in alcuna guisa il tronco Susa-Oulx, come non l'attraversa il tronco Torino-Susa;
Considerando che pel passaggio del tratto da Susa ad Oulx fra le provinciali, la strada nazionale del Monginevro avrà il suo incominciamento dallo abitato di Oulx per proseguire verso il confine francese, e che per conseguenza conviene provvedere alla congiunzione dell'abitato di Oulx colla stazione ferroviaria omonima, più vicina, il che può farsi in applicazione dell'alinea 3° dell'articolo 11 della citata legge, dichiarando cioè nazionale il tratto di strada che unisce l'abitato di Oulx alla stazione ferroviaria omonima suindicata; quale tratto di strada si trova attualmente classificato fra le comunali;

Sulla

proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per le finanze, incaricato del portafoglio dei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



E rigettato il ricorso 28 maggio 1877 della deputazione provinciale di Torino, col quale si chiede venga conservato fra le strade nazionali il tronco della strada del Monginevro da Susa ad Oulx.