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LEGGE 20 dicembre 1877, n. 4189

Che stabilisce quali saranno a partire dal 1° gennaio 1878 le categorie e gli stipendi dei pretori, giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re e l'indennità agli aggiunti giudiziari. (077U4189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1878
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  5-1-1878

Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Dal primo gennaio 1878, è soppressa la terza ed ultima categoria dei pretori, dei giudici dei tribunali civili e correzionali e dei sostituti procuratori del Re presso i medesimi.

La prima categoria dei giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re sarà di un terzo del numero totale dei funzionari rispettivi; la seconda, dei rimanenti due terzi. Parimenti la prima categoria di pretori sarà di un terzo del numero totale dei funzionari; la seconda dei rimanenti due terzi. - Il passaggio dalla categoria inferiore alla superiore avrà luogo per sola ragione di anzianità.

Gli stipendi delle due categorie saranno i seguenti:

Pretori di 1ª categoria, annue . . . . . . . . . . L. 2,400
Pretori di 2ª categoria, annue . . . . . . . . . . » 2,000
Giudici di tribunale e sostituti procuratori del
Re di lª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 3,500
Giudici di tribunale e sostituti procuratori del
Re di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . » 3,000

Agli aggiunti giudiziari destinati ad una residenza diversa dalla propria o da quella delle loro famiglie l'indennità annua di lire 1,200 sarà aumentata a lire 1,500.