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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1918, n. 2076

Che proroga le agevolezze tributarie a favore degli Istituti di emissione per le opere di risanamento della città di Napoli. (018U2076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1919
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  1-1-1919

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 7 luglio 1902, n. 290, portante provvedimenti per completare le opere di risanamento della città di Napoli;

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 783, che provvide a facilitare la esecuzione delle opere di risanamento della città di Napoli autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, n. 2892, 7 luglio 1902, n. 290, e 5 luglio 1908, n. 351;

Udite le Direzioni generali della Banca d'Italia e del Banco di Napoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli delle finanze, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le agevolezze tributarie consentite dall'art. 7 della legge 7 luglio 1902, n. 290, già prorogate fino al 31 dicembre 1918, con l'art. 4 della legge 12 luglio 1912, n. 783, sono prorogate fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Questo decreto andrà in vigore il 1° gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - NITTI - MEDA -
BONOMI - CIUFFELLI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.