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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1918, n. 2025

Che apporta modificazioni al regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1898, numero 444, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina. (018U2025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1919
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-2-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio superiore di marina;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'articolo 47 del regolamento sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, è apportata la seguente aggiunta:

«I graduati ed i comuni di 1ª classe che in tre successivi scrutini per la formazione dei quadri ordinari d'avanzamento per la promozione ad un medesimo grado (esclusi quindi, nel computo dei tre successivi scrutini, quelli relativi ai quadri suppletivi di cui all'articolo seguente) sieno dichiarati non idonei per le deficienti qualità professionali o per la condotta, sono definitivamente esclusi dall'avanzamento, nell'intesa che fra la prima e l'ultima dichiarazione di non idoneità debba intercedere un periodo di tempo non inferiore a due anni».