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REGIO DECRETO 21 dicembre 1911, n. 1508

Col quale viene rettificato l'art. 1° del R. decreto 6 agosto 1911, n. 1507, che fissa il numero complessivo dei capi d'istituto effettivi e dei professori ordinari e straordinari dei RR. licei e ginnasi per l'anno scolastico 1911-912. (011U1508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))