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LEGGE 23 dicembre 1996, n. 650

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonchè per le trasmissioni televisive in forma codificata.

note: Entrata in vigore della legge: 23-12-1996
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  23-12-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordinamento della RAI S.p.a.
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.
5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex.
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, concernenti disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.
7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MACCANICO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

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