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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1828

Modificazioni alle statuto del Consorzio delle cooperative fra lavoratori edili "Co.C.L.E.", con sede in Napoli.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  2-7-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, con il quale il Consorzio delle cooperative tra lavoratori edili "Co.C.L.E." con sede in Napoli, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente suddetto, in data 27 maggio 1951, con cui si apportano alcune modificazioni statutarie;
Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 6 novembre 1951, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislative del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1, 10, 16, 19, 24 e 27 dello statuto del Consorzio delle cooperative fra lavoratori edili "Co.C.L.E." con sede in Napoli, deliberate dall'assemblea straordinaria dei delegati in data 27 maggio 1951, del seguente tenore:

Art. 1


Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha la facoltà di istituire succursali ed agenzie anche in altre località.
Il Consorzio aderisce alla Confederazione cooperativa italiana, con sede centrale in Roma, attraverso l'Unione provinciale di Napoli.
Art. 10. - L'assemblea è costituita dai delegati delle cooperative consorziate, in ragione di due per ogni cooperativa che abbia un numero di soci da 25 a 99, ed in ragione di quattro per ogni cooperativa che abbia un numero di soci pari o superiore a cento. I soci ed i delegati debbono risultare regolarmente iscritti alle cooperative da almeno sei mesi.
Art. 16. - Il Consiglio di amministrazione si convocherà quando il presidente, o chi ne fa le veci, lo riterrà necessario, ed i consiglieri saranno informati con lettera raccomandata anche a mano, contenente l'ordine del giorno della seduta, che sarà recapitata almeno il giorno precedente a quello della convocazione.
Art. 19. - Il Consiglio di amministrazione nominerà uno od anche due direttori tecnici, i cui emolumenti saranno fissati dal Consiglio di amministrazione. Essi parteciperanno con voto consultivo alle adunanze delle assemblee ed alle sedute del Consiglio di amministrazione, il quale ultimo di volta in volta stabilirà a chi dei due direttori tecnici dovrà essere affidata la direzione e la responsabilità di un determinato lavoro od incarico.
Essi direttori tecnici sono incaricati della progettazione e della direzione dei lavori che il Consorzio potrà accettare dagli organi statali, parastatali, comunali, provinciali e da privati, sia direttamente che in gestione.
Art. 24. - L'ultimo periodo del comma c), che nella attuale dizione dice: "In entrambi i casi le quote di partecipazione delle cooperative escluse o recedute andranno ad incrementare il fondo consortile", reste così modificazioni: "In entrambi i casi, le quote di partecipazione delle cooperative escluse o recedute saranno rimborsate".
Art. 27. - Alla fine del comma d), va aggiunto "oppure in ragione dei contributi versati in relazione ai lavori avuti in assegnazione".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti delle Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI RUBINACCI - ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 22. - FRASCA