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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. 1116

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 935, concernente l'istituzione di un istituto tecnico statale ad ordinamento speciale presso la Società umanitaria, in Milano.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-12-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale e istituzione dei relativi istituti;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 935, istitutivo presso la Società umanitaria, in Milano, di un istituto tecnico statale ad ordinamento speciale;
Veduta la deliberazione in data 24 settembre 1975, con la quale l'amministrazione provinciale di Milano assume a proprio carico gli obblighi previsti dall'art. 144, lettera e), n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per il funzionamento dell'istituto tecnico statale a ordinamento speciale sopra menzionato, precedentemente gravanti sulla Società umanitaria della sede medesima;
Veduta la deliberazione in data 2 dicembre 1975, con la quale la Società umanitaria accetta il trasferimento degli oneri suddetti all'amministrazione provinciale di Milano;
Considerato che i risultati della sperimentazione attuata nelle classi del biennio del predetto istituto postulano, anche sulla base delle indicazioni fornite dal comitato scientifico-didattico previste dall'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica, la necessità del proseguimento dell'attività sperimentale in corsi triennali successivi al biennio in parola;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro; Decreta:

Art. 1


Il decreto presidenziale 2 agosto 1974, n. 935, istitutivo presso la Società umanitaria, in Milano, di un istituto tecnico statale ad ordinamento speciale, è così modificato con effetto dal 1 ottobre 1976:
Nell'art. 2, il primo e secondo comma sono sostituiti con i seguenti:
"Nell'istituto tecnico statale ad ordinamento speciale istituito in Milano presso la Società umanitaria vengono svolti corsi di durata quinquennale, articolati in un biennio ed un triennio.
A partire dal secondo, terzo e quarto anno, per coloro che aspirano a titoli di specifico carattere professionale, possono essere organizzati di intesa con gli enti locali e con gli altri enti di diritto pubblico idonei allo scopo, appositi corsi di durata diversa in funzione della natura delle professioni verso cui gli allievi sono orientati".
L'art. 3 è soppresso e sostituito con il seguente:
"Le materie e gli orari di insegnamento relativi al triennio sono quelli stabiliti nella tabella allegata al presente decreto.
Eventuali variazioni ai suddetti orari e programmi nonché a quelli stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 935, verranno determinate con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419".
L'art. 4 è soppresso e sostituito con il seguente:
"Alla frequenza della terza classe sono ammessi gli allievi che al termine del secondo anno abbiano conseguito un attestato rilasciato dall'istituto in parola, su conforme giudizio del consiglio di classe espresso in relazione al curricolo seguito e al profitto dell'allievo.
Agli allievi che non abbiano conseguito l'attestato di cui al precedente comma, può essere ugualmente consentita la frequenza della terza classe, purché abbiano seguito le attività integrative necessarie sia al conseguimento dell'attestato in parola, sia alla proficua frequenza della classe stessa.
L'ammissione alla frequenza delle classi quarta e quinta avverrà nei successivi anni con le medesime formalità previste nei commi precedenti.
Il comitato scientifico-didattico di cui all'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1974, n. 935, potrà stabilire modalità particolari per il recupero degli allievi riprovati e decidere circa le prove a cui dovranno essere sottoposti gli aspiranti all'iscrizione alle classi del biennio provenienti da altri istituti secondari, nonché di coloro i quali, dopo aver interrotto gli studi presso l'istituto, intendano proseguirli".
Dopo l'art. 4 è inserito il seguente articolo:
Art. 4-bis. - "Gli allievi dell'istituto possono essere ammessi alla frequenza delle corrispondenti classi di altri istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sostenendo esami integrativi per gli insegnamenti che non risultano ad essi affini od equivalenti, secondo il giudizio del consiglio di classe dell'istituto presso il quale l'alunno intende iscriversi.
Tale giudizio verrà formulato, sentito il parere del consiglio di classe della scuola di provenienza.
Per la preparazione a tale esame, l'istituto presta la propria collaborazione.
Gli alunni che completano l'intero corso quinquennale possono sostenere esami di maturità, relativamente all'indirizzo formativo seguito, in conformità delle disposizioni che verranno a tale proposito emanate con apposita ordinanza ministeriale".
L'art. 7 è così modificato:
"È costituito presso l'istituto tecnico di cui all'art. 1 un comitato scientifico-didattico del quale fanno parte:
un professore universitario ordinario con funzioni di presidente; un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione;
il provveditore agli studi o un suo rappresentante;
un rappresentante dell'ente regione;
un rappresentante dell'amministrazione provinciale;
un rappresentante della Società umanitaria;
il capo di istituto;
due rappresentanti dei docenti del biennio e un rappresentante, per ciascun indirizzo, dei docenti del triennio;
un rappresentante dei genitori;
un rappresentante degli alunni avente età non inferiore ai 16 anni.
I membri del comitato scientifico-didattico durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti dei docenti, delle famiglie e degli alunni che verranno eletti annualmente.
L'elezione dei rappresentanti delle famiglie e degli alunni è valida solo se abbia partecipato ad essa almeno la metà degli aventi titolo; nel caso che non sia raggiunto tale quorum, i rappresentanti stessi sono cooptati dagli altri componenti il comitato.
Tutti i componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Detto comitato ha compiti di studio dei problemi pedagogico-didattici inerenti all'istituto, di orientamento dell'azione didattica e di verifica della stessa; il comitato, avvalendosi della collaborazione degli altri organi dell'istituto e di gruppi di lavoro, propone annualmente al collegio dei docenti il programma di attività della scuola, le particolari modalità di attuazione di esse anche in relazione alle esigenze del reclutamento e dell'aggiornamento del personale insegnante.
Per lo svolgimento di tale attività, il comitato in parola si riunisce ogni qual volta lo richiedano il presidente o almeno un terzo dei suoi componenti.
Il presidente del comitato riferisce semestralmente al Ministero sull'attività svolta e su quella prevista".
L'art. 8 è soppresso e sostituito con il seguente:
"Al reclutamento del personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo e non di ruolo dell'istituto, si provvede in conformità delle norme vigenti".
L'art. 10 è modificato ed integrato con il seguente:
"I corsi completi, i posti di ruolo, e quelli da conferire per incarico relativamente al triennio, sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro".
Nell'art. 12, il secondo comma è integrato con il seguente:
"Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 relativamente al triennio, è stabilito nella misura di L. 238.000.000 e graverà sui capitoli 2401 e 2481 per l'esercizio 1976 e sui corrispondenti capitoli per i futuri esercizi.