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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (11G0215)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2011
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  12-11-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 45, che prevede la soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica di finanza pubblica;
Visto altresì l'articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato;
Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che prevede, tra l'altro, la destinazione in misura omogenea ai quattro Dipartimenti del Ministero delle risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009, registro n. 4, foglio n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, concernente la rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009, registro n. 3, foglio n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009, registro n. 5, foglio n. 240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2009, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, che prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per procedere alla individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ed in particolare l'articolo 41, comma 10, che attribuisce a decreti del Ministro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di distribuire gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero tra le strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009, registro n. 3, foglio n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009, di individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;
Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del citato articolo 74, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto l'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente di collegio dei sindaci in posizione di fuori ruolo istituzionale soppressi ai sensi dei commi precedenti del medesimo articolo siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010, registro n. 14, foglio n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2010, concernente l'individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché la rideterminazione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Riorganizzazione del Ministero
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) al secondo periodo, il numero: «945» è sostituito dal seguente: «789»;
2) al terzo periodo, il numero: «17» è sostituito dal seguente: «16» e il numero: «36» è sostituito dal seguente: «34»;
b) all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, le parole: «dal Direttore del Secit,» sono soppresse;
c) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è abrogata;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera i), le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse;
2) al comma 6, primo periodo, le parole: «per un numero complessivo di 14 posizioni dirigenziali» sono soppresse;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, il numero: «8» è soppresso;
2) al comma 2, il numero: «13» è soppresso;
3) al comma 3, il numero: «13» è soppresso;
4) al comma 4, il numero: «9» è soppresso;
5) al comma 5, il numero: «8» è soppresso;
6) al comma 6, il numero: «12» è soppresso;
7) al comma 7, il numero: «5» è soppresso;
8) al comma 8, il numero: «4» è soppresso.
f) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera c) le parole: «e raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono soppresse;
1.2) dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;»;
1.3) alla lettera o) le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse;
2) al comma 5:
2.1) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;
2.2) le parole: «ed un altro per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi» sono soppresse;
3) al comma 6, il numero: «5» è soppresso;
g) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) il numero: «22» è soppresso;
1.2) le parole: «di cui due con funzioni di consulenza, studio e ricerca» sono soppresse;
1.3) il numero: «152» è soppresso;
1.4) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;»;
2) al comma 2, il numero: «16» è soppresso;
3) al comma 3, il numero: «17» è soppresso;
4) al comma 4, il numero: «12» è soppresso;
5) al comma 5, il numero: «14» è soppresso;
6) al comma 6, il numero: «14» è soppresso;
7) al comma 7, il numero: «11» è soppresso;
8) al comma 8, il numero: «11» è soppresso;
9) al comma 9, il numero: «7» è soppresso;
10) al comma 10, il numero: «11» è soppresso;
11) il comma 11 è abrogato;
h) all'articolo 11, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «6» è soppresso;
2) alla lettera b), il numero: «8» è soppresso;
3) alla lettera c), il numero: «6» è soppresso;
4) alla lettera d), il numero: «8» è soppresso;
5) alla lettera e), il numero: «13» è soppresso;
6) alla lettera f), le parole: «i Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale e delle comunicazioni, che si articola in 7» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in»;
7) alla lettera g), il numero: «4» è soppresso;
8) alla lettera h), il numero: «4» è soppresso;
9) alla lettera i):
9.1) le parole: «i Ministeri» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero»;
9.2) il numero: «7» è soppresso;
10) alla lettera l), le parole: «i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, che si articola in 4» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in»;
1l) alla lettera m) il numero: «4» è soppresso;
12) alla lettera n) le parole: «i Ministeri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione, che si articola in 8» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si articola in»;
13) alla lettera o) il numero: «4» è soppresso;
i) all'articolo 12, comma 1, le parole: «complessivamente» e: «3» sono soppresse;
l) all'articolo 14:
1) al comma 1, lettera o), le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse;
2) al comma 2, secondo periodo, il numero: «20» è soppresso;
3) al comma 3:
3.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;»;
3.2) la lettera e) è abrogata;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e il coordinamento dell'attività svolta dai militari della Guardia di Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero è assicurato da un ufficiale della Guardia di Finanza scelto dal Ministro.»;
m) all'articolo 15:
1) al comma 1, il numero: «12» è soppresso;
2) al comma 2, le parole: «La Direzione legislazione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale» ed il numero «19» è soppresso;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale svolge, inoltre, i compiti indicati al comma 5»;
4) al comma 3, il numero: «14» è soppresso;
5) al comma 4, il numero: «10» è soppresso;
6) al comma 5:
6.1) le parole: «La Direzione federalismo fiscale si articola in 9 uffici dirigenziali non generali e» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, oltre ai compiti di cui al comma 2,»;
6.2) alla lettera c), le parole: «, in collaborazione con la Direzione legislazione tributaria,» sono soppresse;
6.3) alla lettera d), le parole: «collabora con la Direzione legislazione tributaria» sono sostituite dalla seguente: «provvede»;
7) al comma 6, il numero: «9» è soppresso;
8) al comma 7:
8.1) il numero: «9» è soppresso;
8.2) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) gestisce l'informatica dipartimentale.»;
9) al comma 8:
9.1) nell'alinea, il numero: «7» è soppresso;
9.2) alla lettera d), le parole: «i 19», sono sostituite dalla seguente: «gli»;
n) all'articolo 16:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «e indirizzo generale della rappresentanza dei singoli dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata»;
2) al comma 3:
2.1) alla lettera a), dopo la parola: «per» sono inserite le seguenti: «gli affari generali,»;
2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Direzione centrale del personale» e la lettera d) è abrogata;
3) al comma 4, le parole: «È assegnato al dipartimento un posto», sono sostituite dalle seguenti: «Sono assegnati al Dipartimento due posti»;
4) al comma 5:
4.1) al primo periodo, le parole: «per le verifiche ed i controlli sulle articolazioni territoriali del Dipartimento per un numero complessivo di 28 posizioni dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «aventi competenza anche in relazione alle verifiche, da effettuarsi previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulle attività trasferite alle Ragionerie territoriali, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010 e dell'articolo 7, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché sulle modalità del passaggio di consegne conseguente ai citati decreti ministeriali, sullo scarto di atti d'archivio effettuato sugli atti delle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e delle Commissioni mediche di verifica»;
4.2) al secondo periodo, le parole: «Dipartimento; controllo di gestione; sicurezza sul posto di lavoro; coordinamento degli uffici territoriali e del corpo ispettivo; analisi dei processi e comunicazione;» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nonché comunicazione; controllo di gestione e analisi dei processi; relazioni sindacali; coordinamento del corpo ispettivo;»;
5) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Il responsabile dell'ufficio dirigenziale generale di cui al comma 3, lettera a), svolge contestualmente le funzioni di Direttore della Biblioteca storica.».
o) all'articolo l7:
1) al comma l:
1.1) dopo la parola: «per» sono inserite le seguenti: «gli affari generali,»;
1.2) il numero «12» è soppresso;
1.3) prima delle parole: «gestione degli spazi» sono inserite le seguenti: «sicurezza sui luoghi di lavoro;»;
2) al comma 2:
2.1) il numero «13» è soppresso;
2.2) le parole: «coordinamento funzionale delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Direzione centrale del personale svolge le seguenti funzioni: elaborazione e definizione delle politiche del personale del Ministero; selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione del personale nonché organizzazione delle competenze; mobilità del personale interna ed esterna; trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico; contratti di lavoro del personale dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti e per il conferimento di incarichi di direzione di uffici; comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della dirigenza e del fondo unico di Amministrazione; tenuta della banca dati, del ruolo unico e dell'anagrafe degli incarichi; mansioni superiori; rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, con l'ARAN, il Dipartimento della funzione pubblica e le altre Amministrazioni nelle materie di competenza; programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sentiti gli altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari; contenzioso nelle materie di competenza.» e il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5:
4.1) il numero: «17» è soppresso;
4.2) le parole: «, coordinamento delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia» sono soppresse;
4.3) le parole: «coordinamento funzionale delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze nelle materie di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;
p) all'articolo 19:
1) al comma 2, la lettera b) è abrogata;
2) al comma 3, le parole: «ed ai direttori delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» sono soppresse;
q) all'articolo 20:
1) al comma 2, le parole: «nel numero complessivo di 63» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero complessivo non inferiore a 63». Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi»;
2) al comma 3, il numero: «116» è soppresso. È aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Svolgono altresì le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale»;
r) l'articolo 21 è abrogato;
s) all'articolo 22 i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
t) all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «n. 296,» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»;
u) all'articolo 24, il comma 3 è abrogato.
2. La tabella relativa alle dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero, richiamata dall'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2010, è sostituita dalla tabella allegata al presente regolamento.
3. Sono soppressi i quattro posti di funzione dirigenziale generale previsti dall'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale derivante dal comma 3 dell'articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo. La soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale derivante dal comma 1, lettera l), numero 3), punto 3.2), nonché dal comma 1, lettera n), numero 2), punto 2.2), dell'articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla data di efficacia del decreto di cui al comma 6.
5. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 5), del presente regolamento, il titolare dell'ufficio dirigenziale generale di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008 assume le funzioni di direzione della Biblioteca storica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede ad adeguare, in conformità con le previsioni dello stesso, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Dipartimento del Ministero e la definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale.
7. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale, degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10,

Economia e finanze, foglio n. 194

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O.
- Si riporta il testo del comma 404 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.».
- Si riporta il testo del comma 359 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008):
«359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129:
«1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'art. 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, è prorogato al 31 ottobre 2008. Considerata l'impossibilità di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, è autorizzato, altresì, il completamento del programma di cui al quarto periodo dell'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato con il citato decreto ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria entro il 30 settembre 2008, anche a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 45 e 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 45 (Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:
a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;
b) l'art. 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.
Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo art. 1.».
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008:
«2. Ciascun Dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di 945. In tale numero sono comprese 17 posizioni dirigenziali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, 19 posizioni dirigenziali relative alle Segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché 36 posizioni dirigenziali relative agli Uffici di diretta collaborazione.».
- Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2008, n. 304.
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 41 del citato decreto-legge n. 207 del 2008:
«10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: "dei relativi compiti" sono inserite le seguenti: ", nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis.
La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero".».
- Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25:
«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art.
74.».
- Si riporta il testo dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73:
«1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dell'amministrazione economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti già appartenenti alle diverse categorie di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalità, possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento adottato dall'Agenzia ovvero dall'amministrazione interessata, d'intesa con l'amministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto all'atto dell'inquadramento. Per le finalità indicate al presente comma, all'art. 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "Agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: ", nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze,"; nello stesso periodo, dopo le parole: "fascia in servizio" sono inserite le seguenti: "presso il Ministero ovvero"; nel secondo periodo, dopo le parole: "di lavoro in essere presso" sono inserite le seguenti: "il Ministero ovvero presso". La presente disposizione non si applica al personale in servizio a tempo determinato.
1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'art. 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'art. 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2010 (Individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze), è pubblicato nella Gazz.
Uff. 11 ottobre 2010, n. 238.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«2. Ciascun Dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di 789. In tale numero sono comprese 16 posizioni dirigenziali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, 19 posizioni dirigenziali relative alle Segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché 34 posizioni dirigenziali relative agli Uffici di diretta collaborazione.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«3. È istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità. Il Comitato è presieduto dal Ministro o dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, ed è composto in via permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dal Comandante generale della Guardia di finanza, nonché, ove invitati, dai responsabili di Sogei S.p.A., Sose S.p.A., Equitalia S.p.A. e di altri soggetti e organismi operanti nel settore fiscale.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Organi collegiali, altri organismi ed istituzioni). - 1. Operano nell'ambito del Ministero:
a) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al momento della istituzione dell'Agenzia fiscale di cui all'art. 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) la Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
c.
d (abrogata).».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Competenze del Dipartimento del tesoro). - 1.
Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie:
a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
b) copertura del fabbisogno finanziario, anche sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi;
c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero per il commercio internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio e rapporti con le competenti Autorità indipendenti;
e) adempimenti in materia valutaria e per il contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura; prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
f) interventi finanziari del tesoro a favore di enti pubblici e di attività produttive; garanzie pubbliche; monetazione;
g) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria;
h) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato;
i) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
l) informatica dipartimentale; comunicazione istituzionale e relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale del tesoro".
3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione I - analisi economico-finanziaria;
b) Direzione II - debito pubblico;
c) Direzione III - rapporti finanziari internazionali;
d) Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali;
e) Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali;
f) Direzione VI - operazioni finanziarie-contenzioso comunitario;
g) Direzione VII - finanza e privatizzazioni;
h) Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato.
4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto previsto nel comma 1, lettere a) e c), nonché per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
6. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, nonché un corpo di ispettori per le verifiche nelle materie di competenza del Dipartimento. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento dell'ufficio del direttore generale del tesoro, controllo di gestione dipartimentale, informatica dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attività amministrativa, attività tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale del tesoro, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera i).».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro). - 1. La Direzione I - analisi economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria;
b) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali;
c) informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico;
d) analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici.
2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;
b) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, del conto "Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria" previsto dall'art. 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, del fondo previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico;
c) analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari;
d) coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti locali e società controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato;
e) rapporti con gli organismi internazionali, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, per le tematiche relative alla gestione del debito pubblico e per la procedura di controllo dei disavanzi eccessivi;
f) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.
3. La Direzione III - rapporti finanziari internazionali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) affari economici e finanziari europei e internazionali;
b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;
c) partecipazione a gruppi governativi informali, ivi inclusi il G7, il G10, il G20;
d) rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, le Banche e i Fondi di sviluppo, la BEI;
e) partecipazione a comitati istituiti presso le organizzazioni internazionali, ivi inclusi il CEF, l'Ecofin, l'Eurogruppo, il WP3;
f) partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario;
g) interventi riguardanti il sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione e i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;
h) prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento.
4. La Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, regolamentazione e vigilanza del sistema bancario e finanziario, e dei pagamenti dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attività finanziaria delle imprese di assicurazione;
b) rapporti con le autorità indipendenti e di vigilanza;
c) vigilanza sulle fondazioni bancarie;
d) vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, sulla Banca d'Italia e su altri enti operanti nei settori di competenza del Dipartimento;
e) consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato, i processi di dismissione e la disciplina dei mercati. Cooperazione giuridica internazionale.
5. La Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi delle vulnerabilità del sistema finanziario, rispetto a fenomeni di riciclaggio di denaro, usura, finanziamento del terrorismo, in funzione del rafforzamento della rete di protezione del medesimo sistema. Irrogazione di sanzioni amministrative, anche avvalendosi delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, per violazioni connesse a fattispecie di riciclaggio, usura, mancata dichiarazione di trasferimento all'estero di denaro contante e titoli al portatore, finanziamento del terrorismo, embarghi finanziari; gestione del relativo contenzioso;
b) attività connesse alla prevenzione del fenomeno dell'usura: definizione dei tassi soglia; gestione del fondo antiusura, rapporti con i soggetti destinatari;
c) attività funzionali e di supporto al comitato di sicurezza finanziaria;
d) attività concorrenti alla realizzazione degli embarghi finanziari;
e) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza della direzione, ivi inclusi l'Unione europea, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Fondo monetario internazionale e il Gruppo d'azione finanziaria internazionale.
6. La Direzione VI - operazioni finanziarie-contenzioso comunitario - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) interventi finanziari del tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive;
b) garanzie pubbliche;
c) concorrenza e aiuti di Stato;
d) contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento;
e) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
f) monetazione;
g) vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
h) indennizzi per i beni perduti all'estero.
7. La Direzione VII - finanza e privatizzazioni - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;
b) esercizio dei diritti dell'azionista;
c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria;
d) regolamentazione dei settori in cui operano le società partecipate in relazione all'impatto su queste ultime.
8. La Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) razionalizzazione, valorizzazione e cessione dell'attivo dello Stato e degli enti pubblici non territoriali con riferimento a crediti, concessioni ed altri attivi, ad esclusione delle partecipazioni azionarie e dei beni immobili, nonché attività di indirizzo nei confronti delle amministrazioni dello Stato cui è attribuita la gestione diretta di porzioni dell'attivo;
b) definizione delle linee guida generali per la valorizzazione degli immobili degli enti pubblici non territoriali;
c) definizione delle linee di indirizzo per i piani di cessione degli immobili degli enti pubblici non territoriali;
d) gestione, attraverso convenzioni con le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici interessati, dei programmi di dismissione di immobili pubblici non statali da realizzare, anche tramite operazioni di cartolarizzazione o di costituzione di fondi immobiliari, mediante predisposizione e realizzazione delle operazioni di cessione e di cartolarizzazione e delle attività ad esse collegate sui mercati, curando in relazione ad esse il rapporto con le società di rating e con le altre entità coinvolte;
e) elaborazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato finalizzato alla gestione e valorizzazione degli attivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato). - 1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, di seguito denominato "decreto-legge n. 194 del 2002", i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, nonché alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica.
Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:
a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione trimestrale di cassa; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;
b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonché predisposizione del budget e del consuntivo economico;
c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici. Analisi studio e ricerca economica sugli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;
d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;
e) rapporti con gli organismi e le istituzioni internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'ISTAT per i raccordi tra la contabilità finanziaria e la contabilità economica prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale;
f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalità operative dei sistemi informativi per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;
g) attività di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilità delle amministrazioni pubbliche;
h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilità economica, anche analitica, e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicità ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attività delle amministrazioni pubbliche;
i) monitoraggio delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE nonché relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attività preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;
l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del dipartimento, secondo criteri di programmazione e flessibilità nonché in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h);
m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183;
n) definizione delle modalità e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilità economica, e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;
n-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;
o) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti con le articolazioni territoriali.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Ragioniere generale dello Stato".
3. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato si articola in:
a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;
b) Uffici centrali di bilancio;
c) Ragionerie territoriali dello Stato.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale:
a) Ispettorato generale di finanza;
b) Ispettorato generale del bilancio;
c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;
d) Ispettorato generale per gli affari economici;
e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;
f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;
g) Ispettorato generale per la spesa sociale;
h) Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilità di Stato;
i) Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica;
l) Servizio studi dipartimentale.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento sei posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale per il coordinamento delle attività del suo ufficio.
6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attività amministrativa, attività tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera o) del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato). - 1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in uffici dirigenziali non generali e posizioni dirigenziali destinati allo svolgimento di servizi ispettivi di finanza pubblica, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici, tenuto conto anche della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero, nonché sul sistema delle Ragionerie;
b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività del sistema delle Ragionerie;
c) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;
d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti, società ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
e) attività concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, società ed organismi pubblici, nonché altri incarichi autorizzati;
f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;
f-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;
g) attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;
h) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi pubblici;
i) vigilanza sull'attività di liquidazione degli enti e cura delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti soppressi;
l) istruttoria e predisposizione, d'intesa con il Dipartimento del tesoro, degli atti relativi all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade.
2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni, nonché del budget economico;
b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonché del rendiconto generale dello Stato e del consuntivo economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate;
c) elaborazione e coordinamento degli schemi di legge finanziaria, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica;
d) coordinamento, nell'ambito dell'attività prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruità e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione della clausola di salvaguardia;
e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali;
f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attività istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare;
g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilità economica e patrimoniale; attuazione degli strumenti per il controllo dell'economicità e dell'efficienza in particolare mediante analisi, verifica, valutazione e monitoraggio dei costi delle funzioni, dei servizi e delle attività delle medesime amministrazioni pubbliche.
3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) attività di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e per la verifica della compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;
c) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonché di quelle relative al trasferimento di personale in attuazione del federalismo.
4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attività normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e relativo monitoraggio;
b) consulenza e coordinamento - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attività pre-deliberativa del CIPE e connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in rappresentanza del Dipartimento alle relative riunioni;
c) valutazione degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie ed extracomunitarie nelle materie di competenza;
d) valutazione della fattibilità ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza;
e) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;
f) attività di raccordo con le altre strutture di livello dirigenziale generale ai fini dello svolgimento dell'attività prelegislativa di competenza del Dipartimento.
5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato;
b) monitoraggio del patto di stabilità interno e dei flussi di bilancio e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni;
c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;
d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica;
e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;
f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa;
g) attività di supporto alla verifica della legittimità costituzionale delle leggi regionali;
h) attività normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-città;
i) attività di supporto all'attuazione del federalismo.
6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti;
b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale;
c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;
d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;
e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;
f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea.
7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;
b) attività normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonché supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali;
c) attività di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed in materia di assistenza sociale;
d) vigilanza sulle attività degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni;
e) attività concernente il progetto tessera sanitaria e verifica degli andamenti della spesa farmaceutica.
8. L'Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilità di Stato si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione delle strategie, pianificazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle attività informatiche del Dipartimento, realizzate anche attraverso rapporti operativi con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;
b) gestione informatica dei dati sulle spese e sui flussi di entrata relativi al bilancio dello Stato.
Realizzazione di sistemi per le amministrazioni finalizzati all'integrazione dei relativi bilanci con il Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, nonché di sistemi informativi direzionali a supporto del Dipartimento, delle amministrazioni e del Parlamento;
c) programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica;
d) attività di consulenza in materia informatica.
9. L'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica, che assorbe le funzioni del Centro nazionale di contabilità pubblica, il quale viene contestualmente soppresso, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge compiti di finanza pubblica, di indirizzo e coordinamento normativo in materia di sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche; l'Ispettorato svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) iniziative per l'adeguamento dei sistemi contabili, fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dei bilanci pubblici alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche;
b) monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, monitoraggio dei flussi giornalieri di cassa;
c) predisposizione, d'intesa con il Servizio studi dipartimentale, di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;
d) coordinamento, d'intesa con il Servizio studi dipartimentale, dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche;
e) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione degli altri documenti di previsione e consuntivi sulla finanza pubblica.
10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge attività di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attività di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca economica e analisi metodologica in materia di finanza pubblica e di impatto delle politiche di bilancio, anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
b) collaborazione con l'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica alla predisposizione di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;
c) collaborazione con l'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica al coordinamento dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonché all'elaborazione e allo sviluppo di nuovi modelli econometrici;
d) studi preliminari volti alla predisposizione di banche dati e di modelli disaggregati in materia di finanza pubblica;
e) studio dell'evoluzione del bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma e delle relative attività di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE;
f) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche di rilevazione e di consolidamento dei costi dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche.
Identificazione di indicatori di economicità, efficacia ed efficienza. Supporto alla realizzazione del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al comma 480 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
g) studio sulla regionalizzazione della spesa statale e analisi dell'economia e della finanza pubblica su base regionale;
h) analisi e studi in materia di contabilità e bilancio ambientale.
11. (abrogato).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Uffici centrali di bilancio). - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:
a) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
b) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
c) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
d) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
e) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
f) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
g) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
h) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
i) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
l) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
m) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
n) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
o) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali, che si articola in uffici dirigenziali non generali.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato). - 1.
Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato opera fino al momento dell'istituzione dell'Agenzia fiscale di cui all'art. 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222, un Ufficio centrale di ragioneria di livello dirigenziale non generale, costituito da uffici dirigenziali non generali e svolge nei confronti della stessa le funzioni attribuite agli Uffici centrali di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Competenze del Dipartimento delle finanze). - 1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali:
a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in campo nazionale, comunitario e internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;
b) monitoraggio sull'andamento delle entrate tributarie e previsioni sul gettito;
c) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme tributarie, in relazione alle quali predispone analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario; effettua valutazioni dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;
d) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalità;
e) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell'applicazione delle norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equità, semplicità e omogeneità di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente;
f) verifica della congruità degli adempimenti fiscali dei contribuenti e dei relativi modelli di dichiarazione e modalità di assolvimento rispetto alle esigenze di semplificazione nonché di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria;
g) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali per le materie di competenza del dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico;
h) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli altri enti impositori; svolge attività propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarietà del sistema nell'esercizio delle funzioni della fiscalità e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale;
i) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo l'attività del Ministro di valutazione e controllo strategico nonché di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni, individuando le cause degli scostamenti, effettua il monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attività dirette al controllo delle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi i consorzi e le società partecipate;
l) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attività del Ministro di alta vigilanza, le modalità complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalità di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212;
m) comunicazione istituzionale della fiscalità, in relazione alla quale: svolge le attività di promozione della conoscenza del sistema fiscale, della normativa fiscale, della sua applicazione e dei suoi effetti, anche coordinando le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti svolte dalle agenzie; raccoglie ed elabora notizie in merito alle aspettative e al livello di soddisfazione dei contribuenti;
n) coordinamento del sistema informativo della fiscalità, in relazione al quale: svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore; definizione di criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalità;
o) definizione delle esigenze del dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; rapporti con il Servizio statistico nazionale.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale delle finanze". Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attività amministrativa; attività tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attività di studio, analisi e legislazione fiscali; servizio di vigilanza per le funzioni di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera o), del presente articolo.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalità;
d) Direzione relazioni internazionali;
e) (abrogata).;
f) Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità;
g) Direzione sistema informativo della fiscalità;
h) Direzione della giustizia tributaria.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca sono assegnati al dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti, di cui uno per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza e il coordinamento dell'attività svolta dai militari della Guardia di Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero.
Sino all'emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero è assicurato da un ufficiale della Guardia di Finanza scelto dal Ministro.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze). - 1.
La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera a). A tali fini, la direzione:
a) attiva, governa, aggiorna e rende disponibili i flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economiche-fiscali;
b) predispone indagini e studi economici, di analisi fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle implicazioni e degli effetti derivanti dall'adozione e applicazione di politiche e provvedimenti fiscali;
c) fornisce al direttore generale delle finanze i dati sull'andamento delle entrate tributarie e gli elementi necessari per le previsioni di gettito;
d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale;
e) concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale;
f) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie;
g) predispone schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti.
2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera c). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la direzione:
a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale, comunitario ed internazionale;
b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie;
c) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme e per la loro interpretazione;
d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;
e) collabora all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali; assicura consulenza giuridica, inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo contenzioso, a tutti gli uffici del Dipartimento.
2-bis. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale svolge, inoltre, i compiti indicati al comma 5.
3. La Direzione agenzie ed enti della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, nonché d'intesa con il Dipartimento del tesoro, per quanto attiene alla definizione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale per la parte relativa alla valorizzazione degli immobili pubblici, le funzioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera h) e i). A tali fini, la direzione:
a) svolge attività di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai rapporti con i contribuenti, nonché attua e gestisce le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie;
b) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico;
c) assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo strategico;
d) assicura il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo degli altri enti operanti nel campo della fiscalità statale;
e) assicura il supporto al capo del Dipartimento ai fini del coordinamento delle attività e dei rapporti con le agenzie e tra di esse e gli altri enti operanti nel campo della fiscalità statale;
f) cura la raccolta di tutte le informazioni relative agli altri enti operanti nel settore della fiscalità;
g) svolge le attività istruttorie e di supporto al Ministro quanto ai controlli sulle agenzie di cui all'art. 60, comma 2, del decreto n. 300 del 1999;
h) svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi consorzi e società partecipate dal Dipartimento;
i) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico finanziario delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalità in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalità; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno;
l) formula proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, d'intesa con il Dipartimento del tesoro per quanto attiene alla valorizzazione degli immobili pubblici.
4. La Direzione relazioni internazionali si articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi, nonché il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalità e il collegamento con le analoghe attività svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione:
a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;
b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali;
c) partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della legislazione comunitaria;
d) cura, anche con il supporto delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, nonché della Guardia di finanza, la negoziazione e le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attività ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno, con la Guardia di finanza, la partecipazione dell'amministrazione finanziaria, per quanto attiene la materia fiscale, nelle sedi comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati;
e) assume le iniziative necessarie all'attuazione del diritto fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;
f) favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalità e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie;
g) gestisce l'osservatorio delle politiche fiscali degli altri Paesi.
5. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, oltre ai compiti di cui al comma 2, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove - per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale. A tali fini, la Direzione:
a) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale;
b) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalità statale e quelli preposti alla fiscalità locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia;
c) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti locali;
d) provvede alla redazione di schemi di atti normativi e delle relative relazioni illustrative, relazioni tecniche e tecnico-normative e di analisi di impatto della regolazione; svolge attività di supporto quanto all'elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali;
e) assicura il monitoraggio dei dati della fiscalità regionale e locale e quello previsto dalla legge sui regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali;
f) cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
g) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di qualità dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'art. 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali.
6. La Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le funzioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera m). A tali fini, la Direzione:
a) svolge le attività di promozione della conoscenza del sistema fiscale, della normativa fiscale, della sua applicazione e dei suoi effetti, anche coordinando le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti svolte dalle agenzie, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli art. 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
b) gestisce il portale web delle finanze nonché la comunicazione istituzionale del dipartimento;
c) raccoglie ed elabora notizie in merito alle aspettative e al livello di soddisfazione dei contribuenti.
7. La Direzione sistema informativo della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni centrali del dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarietà del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera n). A tali fini, la Direzione:
a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalità e svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;
b) coordina ed assicura la compatibilità delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta;
c) definisce le linee generali del piano triennale dell'informatica e del suo aggiornamento annuale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorità, tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;
d) definisce le norme tecniche ed organizzative necessarie per l'integrazione e l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità, nonché per la cooperazione ed interoperabilità con il sistema fiscale allargato e con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) gestisce le relazioni con gli enti esterni, necessarie a garantire l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
f) assicura che il sistema informativo della fiscalità sia in grado di attestare, a richiesta degli interessati, di amministrazioni pubbliche e di gestori di servizi pubblici, le posizioni di ogni contribuente in materia di obblighi e diritti di natura fiscale, nonché di fornire ai soggetti che ne hanno diritto tutte le altre informazioni acquisite attraverso il sistema informativo;
f-bis) gestisce l'informatica dipartimentale.
8. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo le seguenti funzioni:
a) provvede alla gestione automatizzata delle attività degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria e delle rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi, comprese la formazione e la tenuta dei ruoli, nonché sul valore economico delle controversie avviate e definite;
b) cura la gestione dell'Ufficio del massimario, nonché la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinnanzi agli organi di giurisdizione tributaria sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti degli stessi;
c) analizza la giurisprudenza in materia tributaria e fiscale, evidenziando i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale;
d) provvede all'amministrazione del personale e delle risorse degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, inclusi gli uffici dirigenziali non generali relativi alle segreterie delle commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, svolge attività di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni e l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Il dipartimento è competente nelle materie di seguito indicate:
a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 626/1994; gestione delle attività transazionali e dei relativi sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica; rapporti con il Servizio statistico nazionale;
b) elaborazione, sentiti gli altri dipartimenti, degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata; attuazione degli indirizzi generali e delle relative procedure operative in materia di politiche e gestione delle risorse umane; gestione delle attività transazionali e dei relativi sistemi informativi legati alla gestione del personale; rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza; le attività di cui alla presente lettera e a quella precedente, sono effettuate in coerenza con i livelli di servizio programmati con gli altri dipartimenti;
c) servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 446, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini;
d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, ivi comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati;
e) cura dei rapporti amministrativi con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di sistemi informativi e gestione, per il tramite della medesima società, del Programma di razionalizzazione degli acquisti, fermi restando i rapporti operativi con la predetta società da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse;
f) contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono.
2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualità dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo del personale del Ministero e degli altri progetti comuni relativi alla gestione delle risorse e l'integrazione dei sistemi informativi; presiede i comitati interdipartimentali di cui all'art. 3, comma 4.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione centrale per gli affari generali, la logistica e gli approvvigionamenti;
b) Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione;
c) Direzione centrale del personale;
d) (abrogata).».
4. Sono assegnati al Dipartimento due posti di livello dirigenziale generale con funzioni di studio e ricerca per coadiuvare il capo del Dipartimento nel coordinamento del Dipartimento stesso.
5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale nonché un corpo di ispettori aventi competenza anche in relazione alle verifiche, da effettuarsi previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulle attività trasferite alle Ragioneria territoriali, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010 e dell'art. 7, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché sulle modalità del passaggio di consegne conseguente ai citati decreti ministeriali, sullo scarto di atti d'archivio effettuato sugli atti delle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e delle Commissioni mediche di verifica. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento nonché comunicazione; controllo di gestione e analisi dei processi; relazioni sindacali; coordinamento del corpo ispettivo; consulenza giuridico-legale.
6. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con organismi internazionali nelle materie di pertinenza dipartimentale, nonché per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.
6-bis. Il responsabile dell'ufficio dirigenziale generale di cui al comma 3, lettera a) svolge contestualmente le funzioni di Direttore della Biblioteca storica.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi). - 1. La Direzione centrale per gli affari generali, la logistica e gli approvvigionamenti si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni, gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; gestione unificata delle biblioteche del Ministero; gestione dei servizi di carattere generale, del protocollo generale e della corrispondenza; affari, servizi generali e gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le Direzioni centrali del Dipartimento, servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; procedure di gara anche per altri dipartimenti, laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; rilevamento, analisi delle esigenze logistiche degli uffici centrali e locali, anche su indicazione della struttura di coordinamento degli uffici territoriali e del corpo ispettivo ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento, secondo livelli di servizio definiti; contenzioso nelle materie di competenza; rapporti con l'Agenzia del demanio; ufficio relazioni con il pubblico.
2. La Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale ed altri servizi dipartimentali; pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; coordinamento dell'attività relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni e funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della società dedicata, anche con particolare riferimento alle attività informatiche relative all'attuazione del medesimo progetto; ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche, quali leve per il cambiamento all'interno del Dipartimento; cura dei rapporti amministrativi con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di sistemi informativi e di programma di razionalizzazione degli acquisti; rapporti con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; gestione coordinata dei progetti e dei servizi relativi ai sistemi informativi trasversali del Ministero ed ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche comuni del Ministero, ivi comprese le reti locali e geografiche, gli impianti e le reti di fonia, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati.
3. La Direzione centrale del personale svolge le seguenti funzioni: elaborazione e definizione delle politiche del personale del Ministero; selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione del personale nonché organizzazione delle competenze; mobilità del personale interna ed esterna; trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico; contratti di lavoro del personale dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti e per il conferimento di incarichi di direzione di uffici; comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della dirigenza e del fondo unico di Amministrazione; tenuta della banca dati, del ruolo unico e dell'anagrafe degli incarichi; mansioni superiori; rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, con l'ARAN, il Dipartimento della funzione pubblica e le altre Amministrazioni nelle materie di competenza; programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sentiti gli altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari; contenzioso nelle materie di competenza.
4. (Abrogato).
5. La Direzione centrale dei servizi del tesoro si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: segreteria del Comitato per la verifica delle cause di servizio; servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie; attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ad esclusione della vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto e della monetazione; adempimenti connessi all'art. 1, commi 1224 e 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; risarcimenti per casi di responsabilità civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi; adempimenti connessi al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed all'art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile dei servizi già di pertinenza della Cassa depositi e prestiti; contenzioso nelle materie di competenza; ulteriori attività su delega di altri dipartimenti; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale nelle materie di competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Soppressione dei dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché delle ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali dei servizi vari). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soppressi i dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché le ragionerie provinciali dello Stato e le direzioni provinciali dei servizi vari.
2. Sono contestualmente istituite:
a) le Ragionerie territoriali dello Stato;
b) (abrogata).
3. Le residue funzioni dei capi dipartimento provinciali previste dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, sono attribuite, secondo la rispettiva competenza, ai direttori delle ragionerie territoriali dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 20 (Ragionerie territoriali dello Stato). - 1. Le ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
2. Le ragionerie territoriali dello Stato, costituite nel numero complessivo non inferiore a 63, svolgono, su base regionale ovvero interregionale ed interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dal presente regolamento nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
3. Le ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e provvedono alle attività in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio anche nell'ottica dei processi di federalismo amministrativo; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresì le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'art. 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono espletate a livello territoriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le sedi territoriali da chiudere sulla base dei seguenti criteri:
a) bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni assegnate;
b) interazioni con le attività svolte dalle singole amministrazioni;
c) popolazione residente;
d) distanza tra le sedi e conformazione geografica del territorio;
e) logistica;
f) mobilità regionale e sistema dei trasporti;
g) consistenza del personale.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 23 (Dotazioni organiche). - 1. In attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, che comprende anche tre posti di funzione dirigenziale generale da destinare agli uffici di diretta collaborazione e alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
2. La riduzione dei posti di cui al comma 1 ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo.
3. In considerazione del nuovo assetto organizzativo del Ministero e della necessità di contenere il personale addetto a funzioni di supporto ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 120 giorni dalla emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 2, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono rideterminate le dotazioni organiche del personale non dirigente del Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Ruolo del personale). - 1. È istituito il ruolo unico del personale del Ministero.
2. Con uno o più provvedimenti del Ministro, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono adottate le misure necessarie ad assicurare, anche gradualmente, l'effettiva costituzione del ruolo unico e la conseguente soppressione dei ruoli di provenienza.
3 (Abrogato).».
- Per il testo del comma 359 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, vedasi nelle note alle premesse.