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REGIO DECRETO 30 dicembre 1877, n. 4236

Che separa il comune di Guardia Lombarda dalla sezione principale di Collegio di Sant'Angelo dei Lombardi, e lo costituisce in sezione distinta del collegio stesso. (077U4236)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1878
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  22-1-1878

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge, per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;
Vedute le istanze del comune di Guardia Lombarda onde essere costituito sezione del Collegio elettorale di Sant'Angelo dei Lombardi n. 354, separatamente da quella principale del Collegio stesso, cui fu sino ad ora unito;
Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il comune di Guardia Lombarda è separato dalla sezione principale del Collegio elettorale di Sant'Angelo dei Lombardi, e formerà una sezione distinta dello stesso Collegio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare:

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

F. Crispi.