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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 506

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonchè di sanzioni amministrative tributarie.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  15-1-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, recanti, rispettivamente, la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, nonché disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Visti il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive, integrato e corretto dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, nonché dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e dal decreto legislativo 10 giugno 1999, n. 176;
Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data in entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o più decreti legislativi;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 1999 per quel che concerne lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del 5 novembre 1999 avuto riguardo allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché di disciplina dei tributi locali
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera e) è sostituita dalle seguenti: "e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;";
b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "ai depositi in denaro e in titoli" sono aggiunte le seguenti: "verso la clientela";
c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Articolo 5 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente.
Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti all'applicazione del citato articolo 2425.";
d) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, lettera n), sono aggiunte le seguenti parole: "nonché degli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora";
2) nel comma 1-bis, le parole: "comma 1", sono soppresse;
3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia.";
e) nell'articolo 9, commi 2 e 3, le parole: "comma 2" sono soppresse;
f) all'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma.";
2) il comma 3 è abrogato;
3) nel comma 4, la lettera c) è abrogata;
g) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente: "Articolo 10-bis. (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.";
h) l'articolo 11 è sostituito dai seguenti: "Articolo 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta) 1. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti, e, nei limiti del 70 per cento, le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile;
2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le indennità e i rimborsi di cui alla lettera m) del predetto comma 1;
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 10-bis, comma 1.
3. Al fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonché i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.
4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione.
Art. 11-bis. (Variazioni fiscali del valore della produzione netta): 1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 58, 63, e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'articolo 65, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione.".
2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 53, comma 2, 54, comma 1, lettera d), e 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
i) all'articolo 12, nel comma 1, le parole: "a 10", sono sostituite dalle seguenti: "a 10-bis";
l) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.";
2) nel comma 3, primo periodo, le parole: "dell'entrata in vigore sono sostituite dalle seguenti: "di emanazione"; nel medesimo periodo, la parola: "maggiorare", è sostituita dalla seguente: "variare"; nello stesso comma 3, secondo periodo, la parola: "maggiorazione", è sostituita dalla seguente: "variazione";
m) all'articolo 19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive.";
n) nell'articolo 24, comma 3, le parole: "La constatazione", sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento";
o) all'articolo 30, nel comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis), comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente.";
p) all'articolo 38, nel comma 1, dopo le parole: "90 per cento del gettito", sono aggiunte le seguenti: ", ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 e 2,";
q) all'articolo 41, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Per gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi precedenti s'intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 2.";
r) all'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.";
2) al comma 5 le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse;
s) all'articolo 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.";
2) nel comma 4, dopo la parola "i regolamenti" sono aggiunte le seguenti: "sulle entrate tributarie";
t) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità", sono aggiunte le seguenti: "di natura ipotecaria.";
2) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.";
3) nel comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, semprechè non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto.
Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.";
u) nell'articolo 58 il comma 4 è abrogato;
v) nell'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è abrogato;
2) nel comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1"; nel medesimo comma, le parole: "ed ai comuni" sono soppresse;
3) nel comma 4, le parole: "dei commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1";
4) nel comma 5, sono soppresse le parole: ": la disposizione del comma 1" e le parole da: "e quella del comma 2" fino alla fine del comma;
z) nell'articolo 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999.";
2) nel comma 4, primo periodo, le parole: "e ai comuni", sono soppresse;
aa) nell'articolo 64, al comma 2, le parole: "Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 1999, a condizioni da stabilire tra le parti" sono sostituite con le parole: "Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti" e le parole "entro il 31 dicembre 1998", con le parole "anteriormente alla predetta data".
2. I componenti positivi e negativi conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione.
Avvertenza:
Il testo, delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE ALL'ART. 1


Parte di provvedimento in formato grafico