stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973, n. 1201

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria per i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova.

nascondi
vigente al 18/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-2-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che per i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova, iscritti nell'apposito elenco dell'ufficio avviamento al lavoro del consorzio autonomo del porto stesso, non è possibile un regolare controllo della disoccupazione;
Ritenuta pertanto l'opportunità di esonerare i predetti lavoratori dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;
Vista la deliberazione adottata il 17 maggio 1973 dal comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova, iscritti nell'apposito elenco dell'ufficio avviamento al lavoro del consorzio autonomo del porto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1973

LEONE BERTOLDI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 23