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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1175

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  15-11-1974

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933.
numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 20, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è modificato nel senso che l'insegnamento di "Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici" viene soppresso dall'elenco degli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo storico-politico e internazionale.
Nello stesso elenco viene incluso l'insegnamento di "Storia ed istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente".
Art. 21 - nell'elenco degli insegnamenti opzionali del corso di laurea in scienze politiche sono inclusi i seguenti insegnamenti:

Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
Storia ed istituzioni dell'Asia meridionale;
Economia e politica del turismo.
Nello stesso elenco viene soppresso l'insegnamento di "Storia ed istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente".
Dopo l'art. 26, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto l'articolo 27 riguardante la creazione di istituti.
Art. 27. - Alla facoltà di scienze politiche è aggiunto l'istituto di "Studi africani e orientali".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 33. - SCIARRETTA