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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012, n. 208

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. (12G0228)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2012
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  19-12-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare, l'articolo 27, che dispone l'emanazione del regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare, l'istituzione del Ministero dello sviluppo economico, subentrato nelle competenze del Ministero delle attività produttive che, a sua volta, era subentrato nelle competenze in materia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per adeguarne le disposizioni al progresso tecnico ed all'adesione dell'Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, sottoscritta a Vienna il 15 novembre 1972, e successive modificazioni;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica della direttiva 83/189/CEE, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
Considerato che il Comitato centrale metrico è stato soppresso dai commi 36 e 37 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per la loro natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I metodi ufficiali di analisi, di cui all'allegato II previsto dal comma 1, sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, anche in relazione all'evoluzione delle norme di cui al comma 3.»;
b) all'articolo 12, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso previsti dall'articolo 4 del decreto possono essere impressi anche mediante tecnologia laser.
5-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare sono stabilite le disposizioni tecniche di dettaglio indispensabili all'attuazione del presente regolamento relativamente alle modalità per l'applicazione della tecnologia laser, nonché per la sicurezza informatica e per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo di tale tecnologia.»;
c) all'articolo 25, comma 7, lettera c), le parole: «apposta ai fini dell'esportazione.» sono sostituite dalle seguenti: «apposta ai fini dell'esportazione, salvo il caso in cui si tratta di marchi o indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.»;
d) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.
2. Il marchio di cui al comma 1 è realizzato in una serie di tre diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'allegato VII.
2-bis. Il marchio di cui al comma 1 può essere apposto anche con tecnologia laser.»;
e) all'articolo 35, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di applicazione del marchio su tutti gli oggetti ai sensi del comma 3, gli interessati possono richiedere, ai laboratori all'uopo abilitati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, l'apposizione del marchio di cui al comma 2 dell'articolo 34 come marchio ufficiale a convalida dei marchi e delle indicazioni apposti in relazione alle prescrizioni di convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.
3-ter. I marchi o indicazioni di cui al comma 3-bis possono essere apposti anche con tecnologia laser.»;
f) all'articolo 35, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le spese per il saggio e per l'applicazione dei marchi previsti dall'articolo 34 sulle materie prime e sugli oggetti sono a carico del richiedente.»;
g) l'allegato VII è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Passera, Ministro dello sviluppo economico

Cancellieri, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2012

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 114

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari .
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
Il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della L. 24 aprile 1998, n. 128), pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180, è il seguente:
«Art. 27. 1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento di applicazione del presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modifiche ed integrazioni .».
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 (Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), è pubblicato della Gazz. Uff. 25 luglio 2002, n. 173.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 11, 12, 25, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 (Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), come modificati dal presente decreto:
«Art. 11. 1. I metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, ai fini della legge, sono quelli riportati all'allegato II.
2. Per tutti i metalli preziosi, le analisi sono eseguite con doppia determinazione del titolo, per ciascun campione di analisi prelevato dalla lega in esame.
3. Sono altresì da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme emanate da enti di normazione nazionale o internazionale che presentano un grado d'incertezza eguale o minore a quelli dettati nell'allegato II.
3-bis. I metodi ufficiali di analisi di cui all'allegato II previsto dal comma 1 sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, anche in relazione all'evoluzione delle norme di cui al comma 3.»
«Art. 12. 1. Le caratteristiche e le dimensioni nominali del marchio di identificazione sono riportate nell'allegato III.
2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione è realizzata a cura della camera di commercio competente, in una serie di quattro diverse grandezze.
3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quarta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.
4. Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai commi da 1 a 3, il Ministero delle attività produttive dispone, con suo decreto, sentito il Comitato centrale metrico, che il marchio di identificazione può essere realizzato anche in altre grandezze, quando ciò è espressamente richiesto da esigenze di carattere tecnico.
5. Per le stesse esigenze di cui al comma 4 e con le stesse modalità, possono essere disposte, per i fusti dei punzoni, dimensioni normalizzate diverse da quelle previste dall'articolo 15, comma 3, e per le impronte dei titoli legali e per le impronte del marchio delle Camere di commercio.
5-bis. Il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso previsti dall'articolo 4 del decreto possono essere impressi anche mediante tecnologia laser.
5-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare sono stabilite le disposizioni tecniche di dettaglio indispensabili all'attuazione del presente regolamento relativamente alle modalità per l'applicazione della tecnologia laser, nonché per la sicurezza informatica e per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo di tale tecnologia.».
«Art. 25. (Omissis).
7. Gli oggetti di cui ai commi da 1 a 6 sono posti in vendita anche nel territorio della Repubblica italiana alle seguenti condizioni:
a) conformità delle caratteristiche costruttive di essi alle norme di legge e alle prescrizioni del presente regolamento;
b) applicazione del marchio e dell'impronta del titolo legale, seguendo per quest'ultimo le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
c) cancellazione di qualsiasi eventuale impronta di marchio od impronta di titolo, diversa da quelle legali, che è stata apposta ai fini dell'esportazione, salvo il caso in cui si tratta di marchi o indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.»
«Art. 34. 1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.
2. Il marchio di cui al comma 1 è realizzato in una serie di tre diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'allegato VII.
2-bis. Il marchio di cui al comma 1 può essere apposto anche con tecnologia laser.
3. Il suddetto marchio è apposto sugli oggetti in metalli preziosi a convalida delle impronte del titolo legale e del marchio di identificazione impressi sugli oggetti medesimi ad eccezione dei casi previsti all'articolo 25, comma 1; esso è applicato quando il titolo reale risulta, attraverso l'analisi, uguale o superiore al predetto titolo legale, tenuto conto delle tolleranze previste dal decreto. A tal fine la camera di commercio interessata si avvale del proprio laboratorio di saggio, o di quello di un'altra camera di commercio, o del laboratorio dell'azienda speciale di una delle suddette camere.
4. Nel caso in cui dall'analisi di oggetti destinati ad essere posti in vendita risulti un titolo reale inferiore a quello impresso sugli oggetti stessi, essi sono resi all'interessato e non sono rimessi in vendita se non previo adeguamento alle norme di legge.
5. Il marchio di cui ai commi da 1 a 4 si appone, altresì, sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di cui al comma 3 provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio.
6. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma 5 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di identificazione.»
«Art. 35. 1. Il saggio facoltativo e l'apposizione del relativo marchio sull'oggetto saggiato, sono richiesti ed ottenuti a condizione che il presentatore dichiari di conoscere ed accettare l'eventuale danneggiamento che può derivare all'oggetto dall'applicazione di uno dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento.
2. Se è presentato al saggio facoltativo un considerevole numero di oggetti, al fine di garantire modalità omogenee di prelevamento, il numero degli esemplari da cui estrarre i campioni di analisi, per ogni tipologia produttiva e lega utilizzata è fissato dallo schema riportato nell'allegato VIII, che può essere modificato con decreto del Ministro delle attività produttive.
3. In presenza di esito positivo delle analisi si procede, in alternativa su richiesta dell'interessato, all'applicazione del marchio su tutti gli oggetti, ovvero, alla certificazione dell'intera partita.
3-bis. Nel caso di applicazione del marchio su tutti gli oggetti ai sensi del comma 3, gli interessati possono richiedere, ai laboratori all'uopo abilitati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, l'apposizione del marchio di cui al comma 2 dell'articolo 34 come marchio ufficiale a convalida dei marchi e delle indicazioni apposti in relazione alle prescrizioni di convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.
3-ter. I marchi o indicazioni di cui al comma 3-bis possono essere apposti anche con tecnologia laser.
4. Nel primo caso previsto dal comma 3 le operazioni di marchiatura sono eseguite direttamente dal presentatore degli oggetti o da un suo delegato, sotto il diretto controllo del personale del laboratorio, altrimenti il certificato di analisi, indicante la data, il peso, il titolo ed il metallo prezioso relativo, è sigillato insieme agli oggetti cui si riferisce all'interno del laboratorio medesimo. Tale involucro reca all'esterno i sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione.
5. Le spese per il saggio e per l'applicazione dei marchi previsti dall'articolo 34 sulle materie prime e sugli oggetti sono a carico del richiedente.».