stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 208

Regolamento recante disposizioni modificative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 in materia di ripartizione degli onorari e delle competenze tra avvocati e procuratori dello Stato. (10G0010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2010
nascondi
vigente al 18/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  6-2-2010

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;
Visto, in particolare, l'articolo 21 dell'anzidetto testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, e successive modificazioni, recante «Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione» ed in particolare, l'articolo 10, secondo comma, che disciplina le modalità di ripartizione nel caso di trasferimento da uno ad altro ufficio;
Considerata l'opportunità di modificare le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da uno ad altro ufficio di cui al citato articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972;
Udito il parere espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta del 9 luglio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009;
Sulla proposta dell'Avvocato generale;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972
1. Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Nel caso di trasferimento da uno ad altro ufficio, nonché in caso di applicazione temporanea, a titolo di missione, per periodi continuativi non inferiori a trenta giorni, l'interessato partecipa al riparto del quadrimestre degli uffici interessati per quota proporzionale al tempo di permanenza presso ciascun ufficio.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 dicembre 2009

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: «Nel caso di trasferimento da uno ad

altro ufficio, nonché in caso di applicazione temporanea, a titolo

di missione, per periodi continuativi non inferiori a trenta giorni, l'interessato partecipa al riparto del quadrimestre degli uffici interessati per quota proporzionale al tempo di permanenza presso ciascun ufficio.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 112

Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
- La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»:
«Art. 21. - L'avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione.
Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione.
Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.
È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.
Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta l'art. 10, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante «Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»:
«Nel caso di trasferimento da uno ad altro Ufficio l'interessato partecipa, per l'intero quadrimestre, al riparto di quest'ultimo Ufficio, qualora il provvedimento abbia decorrenza da data anteriore alla scadenza del termine quadrimestrale.».