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LEGGE 18 dicembre 1864, n. 2057

Approva la nuova spesa di L. 84,000 per impianto di officine negli stabilimenti marittimi di Castellammare e di Genova. (064U2057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))