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DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 dicembre 1918, n. 2027

Concernente il R. Istituto bacologico di Cosenza. (018U2027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1919
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  9-2-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Considerata la necessità, in conformità di voti ripetutamente espressi dal «Consiglio per gli interessi serici», di dare un migliore assetto all'Osservatorio bacologico di Cosenza, perché più agevolmente ed efficacemente possa esplicare la propaganda a favore della gelsicoltura e della bachicoltura in Calabria, nonché la vigilanza e la coordinazione delle iniziative che allo stesso fine possano essere attuate, in detta regione, da altre istituzioni ed enti locali;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Osservatorio bacologico instituito in Cosenza, con decreto Ministeriale del 13 maggio 1873, è denominato R. Istituto bacologico.

Ad esso è affidato il compito della propaganda, nella Calabria, a favore della bachicoltura e della gelsicoltura.

Le iniziative che a questo scopo fossero attuate, con il contributo del Ministero, da altre Istituzioni ed enti della stessa regione, sia governativi che privati, saranno previamente concordate con il R.
Istituto suddetto, al cui direttore spetta la coordinazione e la vigilanza delle iniziative stesse.