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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1944, n. 458

Norme per il servizio delle radioaudizioni circolari. (044U0458)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/1946)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  21-2-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'industria, commercio e lavoro; abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:

Art. 1

Utenti privati.


Il canone ordinario di abbonamento alle radioaudizioni è stabilito, in ragione di anno solare, nella misura di L.
162.

Il pagamento sarà effettuato in una soluzione unica di L. 162 ovvero in due rate corrispondenti ai semestri di gennaio-giugno, luglio-dicembre. In tal caso esso è dovuto nella misura di L. 85 per rata.

L'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno è obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 14 mensili a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno o del semestre in corso a seconda che l'utente intenda versare il canone in unica soluzione ovvero in due rate semestrali.

A tal fine è allegata al presente decreto la «Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti ordinari alle radioaudizioni» firmata dal Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.