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DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, n. 439

Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, relativo alla Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali. (044U0439)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1945
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  7-2-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, è sostituito dal seguente:

«La Commissione è presieduta da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6° ed è composta dai seguenti membri:

a) due funzionari dell'Amministrazione postale telegrafica di grado non inferiore a1 6°;

b) capo della Ragioneria centrale dell'Amministrazione postale telegrafica;

c) un funzionario del ruolo postelegrafonico del Ministero dell'Africa Italiana;

d) il funzionario o l'ufficiale superiore, capo della Sezione postale dello Stato Maggiore - Ufficio servizi - in rappresentanza del Ministero della guerra;

e) un ufficiale superiore in rappresentanza del Ministero della marina;

f) un magistrato della Corte dei conti;

g) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 7°;

Segretario:

un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore all'8°.

La Commissione è nominata dal Ministro per le comunicazioni, tenendo conto delle designazioni fatte dagli altri Ministeri per i funzionari o ufficiali rispettivamente dipendenti».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Cerabona - Casati - De Courten - Soleri

Visto, il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 42. - Petia