stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1747

Fissazione al 30 giugno 1952 del termine utile per l'ultimazione dei lavori di impianto della filovia Cava dei Tirreni Pompei (Santuario).

nascondi
vigente al 19/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  21-3-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato Con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562;
Visto l'art. 3 dell'atto-capitolato 11 marzo 1917 per 1° concessione alla Società per azioni agricola industriale meridionale (S.A.I.M.) dell'impianto e dell'esercizio della filovia Cava, dei Tirreni-Pompei (Santuario), col quale viene fissata in sei mesi - dalla data del decreto di approvazione del suddetto atto-capitolato - il termine per la ultimazione dei lavori di impianto della filovia;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 12 aprile 1947, n. 474, col quale è stato approvato e reso esecutorio il ripetuto atto-capitolato;
Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1950, n. 1, col quale la Società per azioni meridionale per trasporti pubblici (Sometra), è stata riconosciuta subingredita alla Società per azioni agricola industriale meridionale (S.A.I.M.) nelle concessioni governative filotramviarie assentite a quest'ultima Società, compresa quella Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario) Vista l'istanza 16 maggio 1950, con la quale la "Sometra" ha chiesto che, per le ragioni esposte nell'istanza stessa, le venga accordata una proroga di circa otto mesi dalla data della suddetta istanza per la ultimazione dei lavori della filovia;
Visti i rapporti 30 giugno 1950, n. 5816, 19 dicembre 1950, n. 13072, 31 maggio 1951, n. 7133 e 10 ottobre 1951, n. 8883, con i quali l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Campania e Basilicata, ha riferito sulle cause di forza maggiore che hanno impedito alla Società di completare in tempo utile i lavori ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza sociale di proroga rilevando, però, l'insufficienza del richiesto periodo di otto mesi in relazione alle difficoltà da superare per l'ultimazione dei lavori stessi e proponendo di fissare il nuovo termine per il completamento dei ripetuti lavori al 30 giugno 1952;
Ritenuto che l'impianto della concessa filovia e stato eseguito in tempo utile per il tratto Cava dei Tirreni-Pagani mentre non è stato costruito il tratto fino a Pompei a causa sia delle gravi difficoltà incontrate con gli enti proprietari per il perfezionamento degli atti di assenso relativi all'uso della strada statale n. 18 e delle strade provinciali, sia per le riparazioni agli impianti filoviari costruiti e gravemente danneggiati in dipendenza di eventi bellici che la Società ha dovuto eseguire con precedenza rispetto ai lavori di nuova costruzione e per i quali, solo di recente, ha potuto ottenere il finanziamento dello Stato ai sensi di legge Ritenuto che i motivi del mancato compimento dell'opera nei termini di contratto possono ritenersi dovuti a causa di forza maggiore e che di conseguenza, non è da farsi luogo all'applicazione della penalità prevista dall'art. 7 del citato atto di concessione 11 marzo 1947 e che possa farsi luogo all'accoglimento dell'istanza sociale di proroga per il periodo di tempo indicato dal suddetto Ispettorato compartimentale o cioè fino al 30 giugno 1952;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori di impianto della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario), concessa con atto-capitolato 11 marzo 1917, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 474, alla Società per azioni agricola industriale meridionale (S.A.I.M.) - alla quale è stata riconosciuta subingredita la Società per azioni meridionale per trasporti pubblici (Sometra) - viene fissato al 30 giugno 1952 con sanatoria per il passato e con esonero della penalità prevista dall'art. 7 del suindicato atto di concessione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1951

EINAUDI MALVESTITI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1952

Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 48. - FRASCA