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REGIO DECRETO 16 maggio 1920, n. 1908

Che sostituisce le disposizioni contenute nella parte III (Amministrazione economica e contabilità) del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari 1° febbraio 1891, n. 260 (020U1908)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1993)
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  1-7-1920

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari del Regno approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260;

Visto il R. decreto 1° giugno 1891, n. 261, portante modificazioni al detto regolamento generale;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle disposizioni contenute nella parte III - Amministrazione economica e contabilità - del regolamento generale per gli stabilimenti carcerati del Regno, sono sostituite quelle annesse al presente decreto, che saranno vidimate e sottoscritte d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti - Luzzatti.

Visto, Il guardasigilli: Falcioni.