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REGIO DECRETO 17 novembre 1867, n. MDCCCCLIV (1954)

Regio Decreto per la sostituzione di alcuni articoli del Regolamento organico della Cassa di risparmio in Cagliari. (6701954R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1868
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-1-1868

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro Decreto del 4 dicembre 1859, col quale fu approvato il Regolamento della Cassa di risparmio, di deposito e di sconto di Cagliari;
Vedute le deliberazioni 12 e 19 novembre 1865, e 30 dicembre 1866, dell'Amministrazione della Cassa medesima;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. Agli articoli corrispondenti del Regolamento organico della Cassa di risparmio di Cagliari, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1



Gli interessi delle somme che si depositeranno nei giorni 1 e 16 del mese, decorreranno dal giorno immediatamente successivo.»

«Art. 2. Il diritto di polizza da corrispondersi pei mutui è fissato nel mezzo per cento, sempre che le somme mutuate non eccederanno le lire cinquanta.

Pei prestiti di somme maggiori di lire cinquanta il diritto di polizza continuerà ad essere quello dell'uno per cento.»

«Art. 3. Quando sia trascorso un anno senza che siano stati pagati gl'interessi delle somme mutuate, i pegni saranno venduti ai pubblici incanti. Questi avranno luogo sempre che il Consiglio di direzione stimerà esserne il caso.»

«Art. 4. Gl'incanti saranno eseguiti dal Segretario della Cassa, con intervento del Tesoriere e del Direttore di servizio mensile, o d'altro Direttore, oppure d'un Socio fondatore, specialmente deputato dal Presidente.

Nei relativi processi verbali si dovrà rilevare la circostanza di tale deputazione. I medesimi saranno sottoscritti da tutti gli Ufficiali intervenuti.»

«Art. 5. Qualora in tre successivi incanti non riesca di vendere tutti i pegni espostivi, la Direzione della Cassa ridurrà il prezzo di tali pegni, e li esporrà ad un quarto incanto sulla base del nuovo prezzo.»

«Art. 6. Col mezzo di affissi stampati sarà il pubblico avvisato almeno quindici giorni prima di doversi effettuare la vendita agl'incanti.»

«Art. 7. Il soprappiù ricavato dalla vendita, dedotte le spese sarà restituito ai padroni dei pegni, i quali ne saranno prevenuti nel modo indicato dall'articolo precedente.

Tali padroni dovranno farne richiamo nel termine di un anno dalla data dell'affisso in quest'articolo contemplato, mediante esibizione della polizza relativa al pegno venduto.

Facendosi il richiamo nel corso del secondo anno dalla vendita non potrà aver luogo la restituzione del soprappiù senza una speciale autorizzazione del Consiglio di direzione.»

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 novembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1867
Reg. 41 Atti del Governo a c. 120. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. MARI.

L. G. CAMBRAY DIGNY.