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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 662

Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2007)
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  16-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione, il cui articolo I impegna le parti ad "adottare ogni provvedimento legislativo od altro provvedimento appropriato necessari a dare pieno effetto alla convenzione e al suo allegato, che è parte integrante della convenzione";
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 1 giugno 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 giugno 1979, di approvazione delle "Norme interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso della vita umana in mare tra i vari organi dello Stato che dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazione";
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni regolamentari al fine di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla ricerca e il salvataggio in mare a quanto stabilito nella convenzione dinanzi citata e segnatamente al capitolo 2 del suo allegato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "soccorso marittimo", tutte le attività finalizzate alla ricerca e al salvataggio della vita umana in mare;
b) per "convenzione", la convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, alla quale è stata data adesione ed esecuzione con legge 3 aprile 1989, n. 147;
c) per "allegato", l'annesso alla convenzione di cui alla lettera b), che è parte integrante della convenzione medesima.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 147/1989, recante adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1989.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.