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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1998, n. 456

Regolamento recante istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-1-1999
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  14-1-1999

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 recante "Ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le riforme istituzionali;
Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
un dipartimento da affidare alla responsabilità del Ministro per le riforme istituzionali, per lo svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni delegate;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 novembre 1998;
D'intesa con il Ministro per le riforme istituzionali;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per le riforme istituzionali, affidato alla responsabilità del Ministro per le riforme istituzionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 400 del 1988, è il seguente:
"5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, reca: "Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1998.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 1998.
- Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), è il seguente:
"Art. 8 (Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. I decreti di cui all'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretario generale ed è responsabile di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400".