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LEGGE 29 dicembre 2000, n. 409

Erogazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  27-1-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la partecipazione italiana al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono. Il Ministero dell'ambiente provvede all'erogazione del contributo obbligatorio al Fondo multilaterale secondo le procedure previste dalla decisione IV/18, paragrafo 1, comma 5, della quarta riunione delle Parti del Protocollo di Montreal, adottata a Copenhagen il 25 novembre 1992, utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al 20 per cento del contributo per sostenere, di concerto con il Ministero degli affari esteri, programmi di cooperazione bilaterale e, in casi particolari, regionale con i Paesi in via di sviluppo.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 46.500 milioni per l'anno 1999, in lire 39.800 milioni per l'anno 2000 e in annue lire 18.200 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per l'anno 1999, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e,per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bordon, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: Fassino ----------