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REGIO DECRETO 15 dicembre 1904, n. DXI (511)

Che istituisce un collegio di probiviri per l'industria mineraria in Cavriglia. (0400511R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1905
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vigente al 17/04/2024
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Testo in vigore dal:  20-1-1905

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il R. decreto del 20 marzo 1904, n. CXXII, (parte supplementare) col quale fu istituito in Cavriglia un collegio di probi-viri per la industria mineraria della lignite con giurisdizione sul Comune stesso e su quello del comune di Figline Valdarno;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per la industria mineraria della lignite in Cavriglia, con giurisdizione sul Comune stesso e su quello di Figline Valdarno, sono stabilite in Cavriglia: una per gli industriali e una per gli operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Rava.

Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.