stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 16 dicembre 1888, n. MMMCLXXX (3180)

Che dà facoltà al comune di Serralunga (Cuneo) ad applicare nel quinquennio 1888-92 la tassa sul bestiame. (8803180R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1889
nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  22-1-1889

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione 25 aprile 1888 del consiglio comunale di Serralunga, con la quale venne stabilita una tariffa speciale per l'applicazione della tassa al bestiame pecorino;
Veduta la deliberazione 11 giugno successivo della deputazione provinciale di Cuneo, che approva quella succitata del comune di Serralunga;
Veduto l'articolo 3 del detto regolamento provinciale;
Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Serralunga di applicare, nel quinquennio 1888-92, al bestiame pecorino la seguente tariffa:

Per ogni pecora eccedente il numero di due, la tassa di lire due;

Per ogni gregge o trup di pecore, da una a venti pecore, lire dieci;

Per ogni gregge o trup di pecore, da venti in su, lire venti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1888.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 23 dicembre 1888.

Reg. 160. Atti del Governo a f. 117. Mazzucchelli.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.

A. Magliani.