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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 1086

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 655, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il numero massimo degli iscritti è di quindici per anno di corso e complessivamente di settantacinque per l'intero corso di studi".
Il primo comma dell'art. 657, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, è sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 261