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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 451

Modificazioni alla costituzione del Consiglio di disciplina per i maestri elementari. (044U0451)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1945
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  4-3-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 8 del R. decreto-legge 21 novembre 1938, numero 2163, e l'art. 9 del R. decreto 13 settembre 1940, n. 1469, sono sostituiti dal seguente:

Presso ogni Regio provveditorato agli studi è istituito un Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari di Stato e parificati, composto come segue:

1) del Regio provveditore agli studi, o di chi ne fa le veci, che lo presiede;

2) di un magistrato dell'ordine giudiziario, di grado non inferiore al settimo, da designarsi dal presidente del Tribunale del capoluogo della provincia;

3) di un ispettore scolastico;

4) di un direttore didattico;

5) di un insegnante elementare, da designarsi dal Regio provveditore agli studi.

I membri del Consiglio di disciplina sono nominati con decreto Ministeriale, restano in carica tre anni, e sono di confermabili.

Qualora durante il triennio taluno dei membri del Consiglio venga a cessare dalla carica, si procede alla nomina di un altro membro per il tempo che rimane al compimento del triennio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - De Ruggiero

Visto, il guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n.2, foglio n. 72 - Petia