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LEGGE 8 novembre 2002, n. 264

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  7-12-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Rifinanziamento degli interventi a sostegno
dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova)
1. È disposta l'erogazione, in favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova, di 2.582.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1.
Il testo dell'art. 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223 (Interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma), è il seguente:
"Art. 1. - 1. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova l'erogazione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore dell'Accademica nazionale Santa Cecilia di Roma l'erogazione di lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
4. All'onere derivante dal comma 3, pari a lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsone del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro per i beni e le attività culturali.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".