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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1918, n. 2072

Che proroga il termine di cui al primo comma dell'art. 10 della convenzione approvata con decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, circa l'istituzione di una Cassa pensioni per il personale delle Regie scuole professionali. (018U2072)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1919
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  11-2-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'articolo 10 della convenzione approvata con Nostro decreto 6 settembre 1917, n. 1750, per l'istituzione di una Cassa pensioni per il personale delle Regie scuole professionali;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 10 della convenzione approvata con decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, è prorogato fino al 31 dicembre
1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - NITTI - CIUFFELLI.

Visto, il guardasigilli: SACCHI.