stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 novembre 1995, n. 505

Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

note: Entrata in vigore della legge: 1/12/1995
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-12-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 145.000 dollari USA, per il finanziamento della partecipazione italiana al Gruppo delle consultazioni informali intergovernative di Ginevra istituito nell'ambito dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per gli anni 1993, 1994 e 1995.
2. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 600.000 franchi francesi, quale contributo dell'Italia per l'anno 1995 al Segretariato interinale preparatorio del nuovo accordo sul commercio dei materiali strategici verso Paesi a rischio.
3. È autorizzato l'aumento di lire 100 milioni annui a decorrere dal 1995 del contributo alla Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi, di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 424.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1.
- La legge 29 dicembre 1990, n. 424, dispone un aumento del contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della Città universitaria di Parigi nella misura di 200 milioni di lire annui.