stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1254

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  24-7-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Veduto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità delle università e degli istituti di istruzione universitaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;
Considerata la necessità di adeguare a detto regolamento, in sede di ristrutturazione degli istituti, le norme che regolano la gestione amministrativa e contabile degli istituti della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università predetta;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo

unico Gli articoli 157, 158, 160, 161, relativi agli istituti annessi alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 1

Art. 157. - Gli istituti, costituiti presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, ciascuno dei quali comprende più discipline di insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facoltà ed i corsi di laurea e di indirizzo, le attività didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dagli statuti, o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi.
A tale scopo l'istituto disporrà di attrezzature autonome e di personale in misura adeguata alle esigenze didattico-scientifiche.
Ad ogni singolo istituto saranno aggregati anche altri insegnamenti contemplati o che verranno istituiti, relativi a materie che possono essere riconosciute affini.
Art. 158. - Gli istituti sono retti dalle disposizioni dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dalle altre norme vigenti ed in particolare dalle disposizioni che seguono:
a) sono membri dell'istituto i professori ufficiali, gli assistenti di ruolo nonché i ricercatori;
b) il direttore dell'istituto è un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto. Il direttore coordina e sovrintende all'attività dell'istituto, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e resta in carica un triennio. Il direttore informerà dei più rilevanti problemi i membri dell'istituto almeno una volta all'anno, all'inizio dell'anno accademico previo opportuno avviso pubblico. In mancanza di professori ordinari e straordinari si applicano le norme di cui al comma 4 dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80;
c) il consiglio di istituto, presieduto dal direttore, è costituito dai professori ufficiali, assistenti e da una rappresentanza di ricercatori, da uno a cinque, qualora essi superino il numero di tre.
Art. 160. - Gli istituti dispongono dei fondi di funzionamento così come previsto dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.
Art. 161. - Sono costituiti presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia i seguenti istituti:
1) istituto di anatomia umana normale;
2) istituto di anestesiologia e rianimazione e terapia intensiva;
3) istituto di biochimica cellulare e molecolare;
4) istituto di biologia e patologia molecolare "L. Califano";
5) istituto di chirurgia dell'apparato locomotore e chirurgia d'urgenza;
6) istituto di chirurgia generale e scienze gastroenterologiche;
7) istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo;
8) istituto di dermatologia, chirurgie plastica e maxillo-facciale;
9) istituto di discipline odontostomatologiche;
10) istituto di farmacologia sperimentale e clinica;
11) istituto di ginecologia, ostetricia e fisiopatologia della riproduzione umana;
12) istituto di igiene e medicina preventiva;
13) istituto delle malattie del sistema nervoso;
14) istituto di medicina dell'età evolutiva;
15) istituto di medicina interna, cardiologia e cardiochirurgia;
16) istituto di medicina interna e malattie dismetaboliche;
17) istituto di medicina pubblica e della sicurezza sociale;
18) istituto di medicina socio-territoriale;
19) istituto di neurochirurgia;
20) istituto di oftalmologia;
21) istituto di oncologia;
22) istituto di patologia;
23) istituto di patologia e clinica O.R.L. e foniatria;
24) istituto di patologia toracica;
25) istituto di pediatria;
26) istituto di scienze biochimiche;
27) istituto di scienze biochimico-fisiche;
28) istituto di scienze delle dinamiche relazionali in medicina;
29) istituto di scienze endocrinologiche;
30) istituto di scienze fisiologiche umane;
31) istituto di scienze microbiologiche e virologiche;
32) istituto di scienze radiologiche;
33) istituto di strutture biologiche e di ultrastruttura cellulare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984

Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 41