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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 574

((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.))

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/2022)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  5-9-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari generali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato:
a) nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;
b) nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;
c) nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise d'appello, la sezione della corte d'appello per i minorenni, la Procura Generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo
((,contabile,))
o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano;
d) nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle lettere a), b) e c);
e) nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano;
f) negli atti pubblici, notarili ed equiparati.
2. Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione.