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DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1988, n. 522

Disposizioni urgenti in materia di politica energetica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/12/1988.
Decreto-Legge convertito dalla L. 10 febbraio 1989, n. 42 (in G.U. 11/02/1989, n.35).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1989)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  12-1-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le delibere CIPE del 27 novembre 1987, del 2 dicembre 1987 e del 23 dicembre 1987, con le quali si è provveduto fra l'altro alla sospensione dei lavori della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio;
Viste le dichiarazioni programmatiche in materia di politica energetica rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera dei deputati nella seduta del 19 aprile 1988, relative alla possibilità di una riconversione della centrale elettronucleare sopra indicata;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso alla riconversione della centrale stessa da elettronucleare in policombustibile con potenza di (( 2500 MW )), combinata con impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per (( 800 MW ));
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I lavori di costruzione della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio, di cui all'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono definitivamente interrotti.
2. Nell'ambito dell'area già indicata nella deliberazione n. 4.431 in data 22 settembre 1976, della giunta regionale del Lazio per la localizzazione in via definitiva della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio nel comune di Montalto di Castro, località Pian dei Gangani è autorizzata la costruzione da parte dell'ENEL di una centrale policombustibile con potenza di
(( 2500 MW ))
e di un impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per ulteriori
(( 800 MW ))
di potenza.
3. La disposizione del comma 2 sostituisce le procedure amministrative vigenti per la localizzazione e la costruzione delle centrali termoelettriche e delle opere connesse. Sono fatte salve le autorizzazioni che saranno necessarie per l'attivazione degli impianti, ivi compresa l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.