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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1991

Col quale viene modificato il regolamento per la esecuzione delle leggi sul riordinamento del 'imposta fondiaria, approvato con R. d. 29 gennaio 1905 (015U1991)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1916
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  19-3-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª):
Visto il regolamento per la esecuzione delle leggi sul riordinamento della imposta fondiaria approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Visti gli articoli 9 e 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 che stabiliscono le nuove norme per la costituzione delle Commissioni governative, ed in virtù dei poteri conferiti dal decreto stesso;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Agli articoli 3, 20, 22 e 163 del regolamento per la esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65, sono sostituiti i seguenti:
Art. 3. - Il Consiglio si compone di un presidente e sei membri nominati con decreto del ministro delle finanze, tra le persone competenti nelle materie geodetiche, topografiche e di estimo rurale.
I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Farà parte del Consiglio, senza diritto di voto, il direttore generale del catasto o, in suo luogo, il vicedirettore generale.
Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario dell'Ufficio generale del catasto, scelto dal ministro.
L'ufficio di membro del Consiglio è gratuito.
Ai componenti del Consiglio che non siano membri del Parlamento nazionale e non risiedano in Roma sono dovute per l'intervento alle sedute le indennità di viaggio e di soggiorno, le quali, pei funzionari dello Stato, vengono corrisposte nella misura stabilita dalle disposizioni in vigore per l'Amministrazione alla quale appartengono, e, per gli altri, nella misura di lire venti al giorno oltre al rimborso del prezzo di un biglietto di lª Classe pei viaggi fatti sulle ferrovie, tramvie e piroscafi, e delle spese effettive pei viaggi fatti sulle vie ordinarie.
Le indennità di viaggio e di soggiorno, da liquidarsi nei modi su espressi, spettano a tutti i componenti del Consiglio, senza eccezioni, per ogni giorno di permanenza fuori di Roma per incarichi speciali dipendenti dal compito affidato al Consiglio stesso.
Art. 20. - La Commissione censuaria centrale è composta di dodici membri effettivi e di tre supplenti, nominati dal ministro delle finanze, e cioè:
a) di quattro commissari scelti fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della magistratura giudiziaria, in guisa che ciascuno di questi corpi vi sia rappresentato;
b) di un membro del Consiglio superiore d'agricoltura;
c) dell'avvocato generale erariale o di un suo sostituto da lui delegato;
d) di un funzionario superiore dell'Amministrazione centrale delle imposte dirette;
e) di cinque altri commissari effettivi e tre supplenti, scelti fra le persone esperte nella materia con speciale riguardo a coloro che in passato presero parte alle operazioni di formazione del catasto.
I commissari durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze, ed è presieduta dal ministro o dal vice presidente da lui nominato fra i membri effettivi.
Il direttore generale del catasto, o, in suo luogo, il vice direttore generale, ha facoltà di intervenire alle sedute della Commissione centrale e di prender parte alle discussioni senza diritto di voto.
Ai membri di questa Commissione è applicabile il disposto dell'art. 3 per quanto riflette le indennità di viaggio e di soggiorno.
Art. 22. - Le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario, e la Commissione centrale da quel numero di segretari che il ministro giudica necessario.
Il sindaco nomina il segretario della Commissione comunale, sentita la Commissione stessa, scegliendo persona che abbia l'attitudine necessaria per l'ufficio di assistente alla pubblicazione dei dati catastali, di cui all'art. 161.
Delle funzioni di segretario può essere incaricato un impiegato municipale od un membro della Commissione comunale, i quali non hanno diritto ad alcuna retribuzione; od un estraneo, la cui retribuzione verrà fissata dalla Giunta municipale.

Il

prefetto, di concerto con l'Ufficio catastale, sceglie fra i periti catastali il segretario della Commissione provinciale. ministro delle finanze sceglie tra i funzionari dell'Ufficio generale del catasto il segretario ed il personale di segreteria per la Commissione censuaria centrale.

Art. 1

Art. 163. - Prima del giorno suddetto, si trasmettono ai sindaci, affinchè ne facciano la consegna alle rispettive Commissioni censuarie comunali, le mappe e gli altri atti occorrenti, cioè:

a) la tavola censuaria, consistente in un registro, che contiene tutti i numeri di mappa, disposti in ordine progressivo, con l'indicazione, per ognuno, dell'estratto partitario nel quale è inscritto;

b) gli estratti partitari nei quali sono esposti i numeri di mappa intestati a ciascun possessore, coi relativi dati catastali rilevati all'atto del classamento, e la rispettiva superficie;

c) la tariffa delle diverse qualità e classi dei terreni formata dalla Giunta tecnica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

DANEO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.