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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1958

Col quale sono apportate modificazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795. (015U1958)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1916
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  16-2-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;
Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Agli articoli 1, 4, 8, 22, 57, 82, 96 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1



Quattro di questi membri sono eletti dal Senato tra i senatori e quattro dalla Camera fra i deputati, gli uni e gli altri che non facciano parte del corpo insegnante universitario, sia come insegnanti ufficiali che come liberi docenti.

I deputati continueranno a far parte del Consiglio anche se cesseranno dal mandato parlamentare, fino alla scadenza della nomina.

L'elezione a membro del Consiglio superiore per parte della Camera dei deputati non muta lo stato del deputato nei riguardi degli articoli 82 ed 88 della legge elettorale politica.

Otto sono liberamente scelti dal ministro, che li propone alla nomina Regia.

Gli altri dodici saranno designati al Ministero dai professori ordinari e straordinari dei corpi scientifici universitari nelle proporzioni da fissarsi col regolamento.

Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.

Il Consiglio si rinnoverà per una metà ad ogni biennio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 4. - Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

Una Giunta di undici membri scelti dal ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti.

I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni, in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento.

Un consigliere può appartenere nel tempo stesso a più di una sezione.

Un decreto Reale provvederà al regolamento della Giunta, e fisserà le indennità e i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8. - La Giunta conosce in via di appello della esclusione e della interdizione temporanea dal corso degli studi pronunciata contro gli studenti delle Università.

Art. 22. Il professore ordinario è nominato con decreto Reale.

Il professore straordinario è nominato con decreto Ministeriale per la durata di un anno, e per la conferma sarà udita la Facoltà.

Dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio, egli acquista la stabilità, che gli verrà riconosciuta con decreto Reale.

Art. 57. - Tutti coloro, cui è concesso insegnare a titolo privato, volendo usare di tale facoltà, presenteranno i loro programmi alla Giunta del Consiglio superiore.

Art. 82. - Ciascuna Facoltà delibera intorno alla ripartizione dell'insegnamento fra le diverse cattedre, e presenta i programmi annuali dei corsi, in cui questo insegnamento è distribuito, all'esame e alle deliberazioni della Giunta del Consiglio superiore.
Conosce dei falli che importano contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti relativi alla disciplina scolastica, ed applica, entro i limiti prescritti dall'art. 99 del presente testo unico, dopo aver sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa, le pene che a norma dell'art. 98 sono stabilite al fine di mantenere questa disciplina.
Fa annualmente una relazione al rettore intorno allo stato dell'insegnamento e della disciplina ed intorno alle provvisioni che crederà necessarie pel migliore andamento degli studi.

Art. 96. - Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di legge speciale.

Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuto diplomi di laurea in alcune Università estere di maggior fama, e che dimostreranno effettivamente compiuti gli studi e superati gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università dello Stato, saranno dispensati dall'obbligo di sostenere gli esami speciali, e verranno senza più ammessi a fare gli esami generali del grado cui aspirano.

Per le persone considerate all'art. 24 potrà darsi dispensa dagli esami.

Questa concessione verrà fatta con decreto Reale, previo il parere della Giunta del Consiglio superiore.

Coloro poi che faranno constare d'aver fatto in alcuna delle anzidette Università uno o più corsi fra quelli prescritti dalla presente legge, potranno essere ammessi ai relativi esami.