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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1957

Coi quale vengono apportate modificazioni al regolamento del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, approvato con R. decreto 4 maggio 1911, n. 422. (015U1957)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/1921)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-2-1921
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1915, col quale vengono modificate alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795;
Veduti i regolamenti approvati con i decreti Reali in data 20 agosto 1909, n. 686; 4 maggio 1911, n. 424; 11 febbraio 1915, n. 159;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Agli articoli 1, 5, 9, 11, 15, 17, 20, 22 e 23 del regolamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione, approvato con R. decreto 4 maggio 1911, n. 424, sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 1



I membri del Consiglio superiore, che debbono essere designati al ministro, mediante votazione, dai professori ordinari e straordinari delle RR. Università e degli Istituti superiori universitari, sono dodici. Per la designazione di essi i corpi scientifici sono costituiti in cinque categorie:

a) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sezione di scienze naturali dell'Istituto di studi superiori di Firenze e Scuole superiori di agraria annesse alle RR. Università;

b) Facoltà di filosofia e lettere, Accademia scientifico-letteraria di Milano e sezione corrispondente dell'Istituto di studi superiori di Firenze;

c) Facoltà di giurisprudenza;

d) Facoltà di medicina, sezione di medicina dell'Istituto di studi superiori di Firenze, professori ordinari degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, contemplati nella tabella B annessa al testo unico, e scuole superiori di medicina veterinaria;

e) Scuole di applicazione per gli ingegneri, politecnici e scuola navale superiore di Genova.

Alla categoria di medicina e veterinaria sono assegnati quattro consiglieri, a ciascuna delle altre soltanto due.

I professori di chimica farmaceutica e quelli di fisica e di scienze naturali, che sono aggregati alle Facoltà di medicina, voteranno sempre come membri delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

I professori che appartengono simultaneamente al personale di una Facoltà e a quello di una scuola autonoma separata votano dove hanno maggior grado e, in caso di parità di grado, dove hanno maggiore anzianità.

Art. 5. - Lo spoglio delle schede e il computo dei voti è fatto dalla segreteria del Consiglio superiore sotto la vigilanza del vice presidente ed i risultati sono subito comunicati al Ministero con apposito verbale.

Nel fare lo spoglio sono da considerarsi come nulle le schede non conformi alle prescrizioni di cui allo art. 3.

Un nome ripetuto in una scheda è contato una sola volta.

Art. 9. - Una Giunta di 11 membri, nominati dal ministro fra i consiglieri, si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Il ministro, o per esso il vice presidente, può convocarla straordinariamente quando occorra.

Art. 11. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno 15 consiglieri, salvo le disposizioni dell'art. 38 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, riguardante i provvedimenti disciplinari.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di otto consiglieri.

Art. 15. - Il Consiglio plenario, a richiesta del ministro, prepara ed esamina le proposte di legge, regolamenti ed altri provvedimenti generali sull'ordinamento degli studi, sullo stato degli insegnanti e sulle norme da seguirsi per la loro nomina (art. 5 del testo unico).

Art. 17. - I relatori per i concorsi alle cattedre universitarie riferiscono sulla regolarità degli atti.

Quando, su proposta di alcuno dei suoi membri, il Consiglio ritenga contestabile l'operato della Commissione giudicatrice di un concorso per cattedre universitarie, discussione e la deliberazione definitiva in proposito deve essere rimessa ad una seduta successiva.

In tal caso, gli atti del concorso, durante l'intervallo che corre da una seduta all'altra, sono depositati presso la segreteria del Consiglio affinchè tutti i consiglieri possano prenderne liberamente visione. L'ordine del giorno della seduta in cui avrà luogo la discussione dei concorsi contestati deve essere trasmesso a ciascun consigliere almeno ventiquattro ore prima di quella seduta.

La stessa procedura si seguirà per gli atti relativi al conferimento di libere docenze per esame e titoli.

Art. 20. - La Giunta ha inoltre le seguenti attribuzioni:

a) interviene quando si tratti di conflitti di competenza fra le varie autorità scolastiche (art. 11 della legge 13 novembre 1859, n. 3725);

b) dà il suo parere sui reclami che potessero elevarsi contro gli insegnanti, che, a termini dell'articolo 18 del testo unico, non fanno parte del corpo accademico, o contro gli insegnanti a titolo privato a termini dell'art. 43 del testo unico;

c) conosce in via di appello della esclusione e dell'interdizione temporanea dal corso degli studi, pronunciata contro gli studenti delle Università (art. 8 del testo unico);

d) stabilisce i criteri generali pel conferimento dei posti di perfezionamento sì all'interno, sì all'estero, e indica la più conveniente distribuzione dei medesimi tra le varie discipline;

Art. 21.-bis. - Il ministro, qualora non intenda accogliere le deliberazioni della Giunta in materia che ne costituisce la competenza, potrà chiedere sullo stesso oggetto il parere del Consiglio in adunanza plenaria.

Art. 22. -
((Al vice presidente del Consiglio superiore di P. I, e ai presidenti delle sezioni della Giunta del detto consiglio è assegnata la retribuzione annua di L. 1000. A ciascuno dei membri del Consiglio predetto e della Giunta dal Consiglio stesso è corrisposto per ogni tornata un gettone di presenza di L. 10 che viene computato per ciascun giorno di adunanza, anche se nelle medesime giornate il Consiglio o la Giunta abbia tenute più riunioni.

Ai membri del Consiglio e della Giunta, che non appartengono all'Amministrazione dello Stato e non siano residenti in Roma, è dovuta inoltre una indennità di L. 30 al giorno per il tempo durante il quale funziona la Giunta e il Consiglio, computando agli effetti della indennità il giorno precedente a quello della convocazione e il giorno successivo all'ultima seduta.

Quando la distanza dal luogo di provenienza sia superiore a 400 chilometri o la provenienza sia dalle isole di Sicilia o di Sardegna, la decorrenza delle indennità è invece di due giorni prima e due giorni dopo i termini ora detti. Spetta inoltre il rimborso della spesa di viaggio in 1ª classe aumentato di due decimi, e un compenso di L. 1 a chilometro per il percorso sulle vie ordinarie.

Ai membri invece che appartengono all'Amministrazione dello Stato non residenti in Roma spettano le indennità e il rimborso di spese di viaggio determinati dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1919, n. 1311, computati come sopra.

Ai componenti delle sezioni della Giunta del predetto Consiglio superiore spetta inoltre la retribuzione annua di L. 500))
.

Art. 23. -
((...))


Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

Grippo.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.