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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1915, n. 1933

Col quale sono modificate le disposizioni relative alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e promozione nel personale del Ministero di agricoltura, industria e commercio. (015U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1916
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  11-2-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 11, 23 (1° comma), 27 (ultimo comma) e 29 (ultimo comma) del regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, industria e commercio, approvato col R. decreto 11 gennaio 1912, n. 138, concernenti, la composizione delle Commissioni giudicatrici nei concorsi di ammissione e di promozione del personale dell'Amministrazione stessa;
Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1909 che determina la misura dei gettoni di presenza e delle diarie ai componenti le Commissioni suddette;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il secondo comma dell'art. 11 del regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, industria e commercio, approvato col R. decreto 11 gennaio 1912, n. 138, è modificato come appresso:

«La Commissione è composta di cinque membri per gli esami di ammissione nella prima e seconda categoria, e di tre membri per gli esami di ammissione nella terza categoria ed ai posti di disegnatore.
Ad essa sono aggregati professori di lingue estere. Negli esami per segretario amministrativo, la Commissione è presieduta da un membro del Consiglio di Stato; negli altri esami dal Commissario di maggior grado».