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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 febbraio 2020, n. 32

Regolamento recante modifica dell'Allegato II del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. (20G00050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/2020
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  30-5-2020

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio»;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;
Vista la direttiva n. 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione n. 93/465/CEE;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva n. 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, a norma del quale le integrazioni e le modifiche degli allegati al decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», e in particolare l'articolo 4 concernente attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti;
Considerata la necessità di introdurre le necessarie modifiche all'allegato II del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, al fine di assicurare la conformità alla direttiva n. 2000/14/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 settembre 2019;
Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 24974 dell'8 novembre 2019;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Articolo unico


Modifiche all'Allegato II del decreto legislativo
4 settembre 2002, n. 262

1. All'Allegato II del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «rinvio al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «rinvio alla direttiva n. 2000/14/CE»;
b) le parole: «dichiarazione di conformità ai requisiti del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarazione di conformità ai requisiti della direttiva n. 2000/14/CE».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 febbraio 2020

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 febbraio 2020 Il Ministro: Costa

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare, reg. n. 1, foglio n. 1559

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- La legge 17 luglio 2006, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164.
- Si riporta il testo degli articoli 35 e 40, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.».
«Art. 40 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) l'art. 1-ter, 2 e 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n, 97 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2019, n. 201.
- La direttiva 2000/14/CE del 8 maggio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto), è pubblicata nella G.U.C.E. 3 luglio 2000, n. L 162.
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- La decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.) è pubblicata nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2002, n. 273, S.O.:
«Art. 14 (Procedura di modifica degli allegati). - 1.
Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400, del 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'articolo unico:
- Si riporta il testo dell'allegato II, del citato decreto legislativo n. 262, del 2002, come modificato dal presente decreto:
«Allegato II
(art. 8).
Dichiarazione CE di conformità
La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi:
nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
nome e indirizzo della persona che detiene la documentazione tecnica;
descrizione dell'attrezzatura:
tipo di macchina secondo la classificazione dell'allegato I;
tipo (numero/nome del modello), numero di serie (facoltativo) ecc.;
potenza netta installata o qualsiasi altro valore connesso con l'emissione sonora; per le macchine elencate all'allegato I, parte b), occorre indicare il parametro riportato nella tabella di cui alla medesima parte dello stesso allegato; per le macchine elencate all'allegato I parte c) sono indicati i parametri raccomandati.
procedura di valutazione della conformità seguita e, se del caso, nome e indirizzo dell'organismo designato che l'ha effettuata. La procedura di valutazione della conformità seguita dal fabbricante deve essere indicata nel modo seguente:
procedura di cui all'allegato V;
procedura 1 o 2 di cui all'allegato VI e nome e indirizzo dell'organismo notificato
procedura di cui all'allegato VII e nome e indirizzo dell'organismo notificato
procedura di cui all'allegato VIII e nome e indirizzo dell'organismo notificato
livello di potenza sonora misurato di un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformità;
livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura;
rinvio alla direttiva 2000/14/CE;
dichiarazione di conformità ai requisiti della direttiva 2000/14/CE;
all'occorrenza la/le dichiarazione/i di conformità e estremi delle altre normative applicate;
il luogo e la data della dichiarazione;
dati sulla persona abilitata a firmare la dichiarazione giuridicamente vincolante per il fabbricante o per il suo mandatario stabilito nella Comunità.».