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REGIO DECRETO 27 dicembre 1876, n. MCCCCLIX (1459)

Che autorizza la inversione del capitale di tre monti frumentari nel comune di Pennabilli (Pesaro) in una cassa di prestanze agrarie. (7601459R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1877
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vigente al 20/04/2024
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Testo in vigore dal:  6-2-1877

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Pennabilli (Pesaro) in data 18 febbraio 1876 con cui si propone d'invertire i tre monti frumentari esistenti, l'uno nel capoluogo del comune, e gli altri due nelle frazioni di Maciano e Soanne (con un capitale complessivo di lire 4000) in una cassa di prestanze a favore degli agricoltori ed industrianti meno agiati del luogo, allo scopo anche di erogare la metà dell'annuo reddito della cassa in opere di beneficenza, in conformità al fine dell'istituzione della congregazione di carità che deve essere l'amministratrice della cassa stessa e si adotta il relativo statuto organico;
Vista la deliberazione della deputazione provinciale in data 6 settembre 1876;
Visto lo statuto organico della cassa di prestanze in data 17 febbraio 1876 adottato con la sovracitata deliberazione del consiglio comunale del 18 stesso mese ed anno;
Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753, ed il relativo regolamento in data 27 novembre stesso anno;

Visto

il parere favorevole del consiglio di Stato in data 13 dicembre 1876; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I monti frumentari esistenti in Pennabilli (Pesaro) cioè uno nel capoluogo del comune, e gli altri due nelle frazioni di Maciano e Soanne, sono soppressi, ed i relativi capitali saranno invertiti nella fondazione di una cassa di prestanze agrarie a favore degli agricoltori ed industrianti meno agiati del luogo, e con lo scopo di erogare la metà del reddito annuo della detta cassa in opere di beneficenza in conformità al fine dell'istituzione della congregazione di carità, da cui l'opera pia sarà amministrata sotto l'osservanza delle norme della legge 3 agosto 1862 e del relativo regolamento in data 27 novembre stesso anno.