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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1918, n. 2077

Che dà esecuzione agli accordi relativi alla proroga dei trattati di commercio col Brasile, Giappone, Grecia, Romania, Serbia, Spagna e Svizzera. (018U2077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1919
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  25-1-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri segretari di Stato per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura e per l'industria, commercio e lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata l'esecuzione nel Regno degli accordi stipulati o da stipularsi mediante scambio di note per una nuova proroga dal 1° gennaio 1919:

dell'accordo commerciale 5 luglio 1900 col Brasile;

del trattato di commercio e navigazione 25 novembre 1012 col Giappone;

del protocollo commerciale 30 dicembre 1899 colla Grecia;

del trattato di commercio, dogana e navigazione 5 dicembre-22 novembre 1906 con la Romania;

del trattato di commercio e navigazione 14-1 gennaio 1907 con la Serbia;

della convenzione di commercio e navigazione 30 marzo 1914 con la Spagna;

del trattato di commercio 13 luglio 1904 con la Svizzera.