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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1918, n. 2075

Che proroga il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e di quello di Sicilia. (018U2075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1919
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  9-2-1919

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto l'art 9 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato fino al 31 dicembre 1919 il corso legale dei biglietti della Banca d' Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - NITTI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.