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DECRETO-LEGGE 29 marzo 2019, n. 27

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e ((del settore ittico nonchè)) di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. (19G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 (in G.U. 28/05/2019, n. 123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  29-5-2019
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, e di sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e sostenere concretamente le imprese agricole che versano in situazione di crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per sostenere le imprese agricole dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, altamente strategici per la nostra alimentazione nella complessa opera di ammodernamento, rafforzamento e recupero della solidità economica delle imprese agricole operanti nelle rispettive filiere, attraverso interventi finanziari finalizzati alla ristrutturazione del debito;
Considerata l'emergenza del mercato del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati, e l'urgenza di intervenire per favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento;
Vista la necessità di consentire un accurato monitoraggio sulle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale o provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con la rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 151 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per il latte vaccino;
Vista la necessità di adempiere a quanto stabilito dalla decisione della Corte di giustizia 24 gennaio 2018, n. C-433/15 in materia di prelievo supplementare del latte;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore agroalimentare, in coerenza con la politica agricola comune (PAC), con l'obiettivo di tutelare i redditi degli imprenditori agricoli e garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali, nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare e assicurare una maggiore tutela dei consumatori attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e dei relativi standard;
Visto il susseguirsi di calamità naturali dovute anche ai cambiamenti climatici che richiedono interventi di sostegno economico straordinari;
Vista la necessità e l'urgenza di ridurre gli sprechi del latte e ridestinare il prodotto nell'ambito dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;
Vista la necessità ed urgenza di porre in essere tutti gli interventi finalizzati alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 7 e del 20 marzo 2019;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino
1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:
«Art. 23.1 (Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati). - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai
((contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013))
, nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto
((della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonché di promuovere la qualità dei prodotti made in Italy))
.
((3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006))
.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.