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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2002, n. 280

Regolamento recante modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, per la parificazione delle quote di iscrizione all'Albo a carico dei giornalisti professionisti e pubblicisti in pensione.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-1-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, recante regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;
Vista la deliberazione del 18 aprile 2002, con la quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti propone la modifica del citato articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965;
Visto lo statuto adottato dall'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza per i giornalisti italiani "G. Amendola", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 24 luglio 1995, pubblicato, sottoforma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995;
Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono soppresse le parole: ", a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 317

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è riportato in nota all'art. 1.
Note alla premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
e) (lettera abrogata).".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 (Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista), come modificato dal regolamento qui pubblicato:
"Art. 28. (Quote annuali - Riduzione) - . Le quote annuali dovute, a norma degli articoli 11, lettera h), e 20 lettera f) della legge, al Consiglio regionale o interregionale e al Consiglio nazionale dell'ordine sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.".